In cucina attenzione alle calzature

per evitare il rischio di cadute e infortuni

23/06/2015

Dal rischio di incendio a quello di caduta, sono molti gli incidenti a cui si può andare incontro lavorando in un ristorante. In cucina in particolare è obbligatorio indossare scarpe antiscivolo e indumenti appropriati

I ristoranti, come tutte le altre strutture ricettive, dai bar agli hotel, praticando la somministrazione di alimenti, devono seguire precise linee di condotta che garantiscano la sicurezza e la salute dei clienti, ma anche dei lavoratori stessi. La sicurezza sul lavoro nei ristoranti in particolare è una materia molto delicata, che coinvolge sia i dipendenti, sia coloro che decidono di consumare alimenti in quella precisa struttura. Tra i rischi a cui vanno incontro i lavoratori si trovano: rischio da caduta, rischio da taglio, rischio incendio, rischio microclimatico, rischio da movimentazione manuale di carichi. I rischi a cui vanno incontro i clienti, ma che coinvolgono anche i lavoratori, riguardano, invece, la sicurezza alimentare.

Il rischio da caduta riguarda l’eventualità in cui il lavoratore scivoli o cada a terra a causa della presenza in ambiente di lavoro di pavimenti scivolosi, oggetti che ostacolano il lavoro o l’utilizzo di scarpe non adatte all’attività svolta. Per questi motivi il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare che il dipendente indossi gli indumenti adatti e che non siano presenti oggetti o materiali pericolosi. Il rischio da taglio è dovuto alla presenza in cucina di oggetti taglienti che potrebbero provocare danni alla salute del lavoratore. In questo caso il datore di lavoro deve intervenire con un’adeguata informazione sui rischi derivanti dagli oggetti in questione, fornendo le giuste indicazioni per utilizzarli al meglio.

Il rischio incendio è tipico delle strutture, come i ristoranti, in cui inevitabilmente si deve far uso di elementi che possono provocare incendi. Il datore di lavoro deve intervenire preventivamente mettendo a disposizione del lavoratore un numero adeguato di estintori, previsto per legge, e prevedendo le apposite uscite di sicurezza con indicazioni chiare e visibili. La valutazione del rischio incendio, disciplinata dal Tu- Testo unico della sicurezza, ha come obiettivo quello di realizzare misure di tutela della sicurezza e incolumità dei lavoratori e di effettuare, al contempo, prevenzione antincendio.

Nella valutazione del rischio incendio bisogna tenere conto di diversi fattori oltre al tipo di attività svolta, quali: materiali di rivestimento, attrezzature, dimensioni del luogo di lavoro, numero di persone presenti. Il rischio incendio viene poi classificato in base a diversi livelli: basso, medio d elevato. Nel procedimento di verifica di sussistenza del rischio incendio vanno considerate anche: le vie di fuga, le porte, le scale, la segnaletica presente, la rilevazione e l’allarme, attrezzature di protezione come gli estintori.

Il rischio microclimatico è tipico di ambienti dove si conservano e cucinano alimenti e riguarda i lavoratori che abitualmente si spostano da un ambiente freddo (una cella frigorifera) ad un ambiente caldo (come potrebbe essere la cucina). In questo caso, il datore di lavoro deve assicurare al lavoratore la giusta protezione, per garantirne il benessere sia fisico che mentale. Il rischio microclimatico rientra in una categoria di rischi definibile come “soggettiva” questo perché la sensazione di benessere o disagio in un luogo di lavoro può variare in base ai singoli soggetti e per questo risulta più difficile da gestire. Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del Testo unico sulla sicurezza in materia di tutela della salute dei lavoratori, è necessario garantire il benessere fisico e mentale dei propri dipendenti.

Il rischio da movimentazione manuale dei carichi si riferisce alle operazioni di spostamento e trasporto di un carico da parte di uno o più lavoratori. Il rischio alla salute del lavoratore è legato ad un eccessivo sforzo muscolare che potrebbe degenerare in vere e proprie patologie. Il datore di lavoro può decidere di ridurre il peso del carico e la frequenza di movimentazione. Della valutazione del rischio di movimentazione manuale dei carichi si è legiferato fin dal 1970 (Legge 864/1970 che stabilì il peso massimo trasportabile da un solo uomo), successive migliorie per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro sono state apportate con la 626/94 fino ad arrivare al più recente e completo D. Lgs 81/08 in cui è stata resa obbligatoria la valutazione del rischio per questa e molte altre attività.

Vi ricordiamo che gli adempimenti sulla sicurezza sono fondamentali infatti oltre ad avere un DUVRI, documento di valutazione dei rischi aggiornato occorre che sisiano frequentati i corsi sulla sicurezza ed i loro rinnovi, ovvero:

Corso Anticendio Basso o Medio Rischio ed i relativi aggiornamenti ogni tre anni;

Corso di Primo Soccorso e relativo aggiornamento ogni tre anni;

Corsi Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e relativo aggiornamento ogni tre anni;

Corso Rappresentante Lavoratori Sicurezza e aggiornamento ogni tre anni, in alternativa RLS Territoriale.

Per ogni chiarimento ed informazione chiamare 0784 30470 - 36403 Rif. Maria Grazia Noto

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