Canone RAI: Modello di dichiarazione di non possesso apparecchio TV/Radio

Ecco le Istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. SCADENZA 16 MAGGIO 2016

27/04/2016

L'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 24 marzo 2016, ha approvato il modello e le relative istruzioni  di dichiarazione sostitutiva per attestare la non detenzione di un apparecchio televisivo e, conseguentemente, non pagare il canone Rai.

Per effetto della Legge di Stabilità 2016, da quest'anno, infatti, l'esistenza di una fornitura di energia elettrica nel luogo ove è situata la residenza fa presumere la detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del servizio pubblico radiotelevisivo. Tale presunzione può essere superata con una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentarsi all'Agenzia delle Entrate con le modalità definite con il provvedimento in esame.

 

L'invio della dichiarazione sostitutiva è consentito:

  • quando nessun componente della famiglia detiene apparecchi televisivi in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico;
  • quando nessun componente della famiglia detiene, in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica per uso domestico, un ulteriore apparecchio televisivo oltre quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 denuncia di cessazione per suggellamento (va ricordato che  la stabilità 2016 ha previsto che dal primo gennaio di quest'anno non sarà più possibile la denuncia di cessazione dell'abbonamento per suggellamento, impacchettando il televisore e dimostrando in questo modo di non usufruire del servizio. Quindi, fatte salve le denunce presentate fino al 31 dicembre 2015, a partire dal 2016, con la presunzione di detenzione, i contribuenti devono certificare annualmente il mancato possesso apparecchi televisivi ulteriori rispetto a quello suggellato);
  • quando il titolare di un'utenza di energia elettrica ritiene di non dover pagare il canone perché già versato da un altro componente della famiglia intestatario anch'esso di utenza elettrica, di cui si fornisce il codice fiscale (è il caso, ad esempio, di due soggetti che fanno parte della stessa famiglia anagrafica, ma sono titolari di utenze elettriche separate);
  • quando c'è necessità di variare una dichiarazione sostitutiva già presentata, perché i presupposti sono cambiati.

 

La dichiarazione va presentata annualmente mediante l'apposito modello reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it e della RAI www.canone.RAI.it.

Il modello va presentato telematicamente da parte del contribuente e mediante una specifica applicazione web sul sito dell'Agenzia, alla quale si accede con le credenziali Fisconline o Entratel.

Il contribuente può anche delegare un intermediario abilitato il quale dovrà consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia, conservare l'originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante, unitamente alla copia del documento di identità, e conservare la delega alla trasmissione.

Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, unitamente a una copia di un documento d'identità, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.

 Per il 2016, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016 se presentata:

ENTRO IL 16 MAGGIO 2016. sia in forma cartacea che telematica.

La dichiarazione presentata tramite raccomandata dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall'11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avrà effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre dello stesso anno. La dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017.

A regime, la dichiarazione sostitutiva andrà presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed avrà effetto per l'intero canone dovuto per l'anno solare di riferimento.

I soggetti che attivano una nuova utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, e che non siano titolari di altra utenza residenziale, dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva entro la fine del mese successivo alla data di avvio della fornitura per avere effetto a partire dalla stessa data e fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

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