Deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro dei lavoratori stagionali

Circolare Agenzia delle Entrate

03/06/2016

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disposizione concernente la deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro dei lavoratori stagionali, contenuta nella legge di stabilità 2016 (cfr. nostre circolari n. 21, 34, 61 del 2016).

La legge di stabilità per l’anno 2016 ha sancito la possibilità di dedurre dalla base imponibile IRAP una quota del costo del lavoro relativo ai lavoratori stagionali “per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”.

Confcommercio e Federalberghi, che hanno partecipato attivamente al conseguimento di questo importante risultato per le imprese che si avvalgono del lavoro stagionale, ha segnalato l’esigenza di chiarire la portata della disposizione, al fine di consentire una corretta interpretazione del dettame normativo.

Al riguardo, il Ministero delle dell’Economia e delle Finanze ha più volte chiarito che l’agevolazione spetta dal 2016 anche in funzione dei contratti stipulati nel corso del 2015.

L’Agenzia delle Entrate, nel documento di prassi in esame, rileva che la disciplina dettata dalla disposizione contenuta nella legge di stabilità 2016 si inserisce nel quadro delle modifiche normative dirette a ridurre l'incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta, estendendo la deducibilità, nella misura del 70 per cento, delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato anche ai lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti.

Conferma inoltre che il beneficio risulta applicabile a partire dal 1° gennaio 2016 e consente, pertanto, di tener conto dei contratti stipulati nel corso del 2015.

L’Agenzia delle Entrate pertanto ritiene che:

  • si ipotizzi che la società Alfa assuma un lavoratore nel periodo compreso tra il 01/03 e il 30/05/2016 e, successivamente stipuli un secondo contratto con il medesimo lavoratore nel periodo 01/06 – 31/07/2017. In relazione al secondo rapporto di lavoro è riconosciuta una deduzione pari al 70% delle spese sostenute per il dipendente in relazione ai giorni di effettivo impiego (61 giorni);

 

  • analogo beneficio spetterebbe nella diversa ipotesi in cui il secondo contratto venga stipulato entro due anni dalla data di cessazione del primo (es. 30/03/2018), sempreché la prestazione lavorativa sia resa per almeno 120 giorni complessivi, considerando anche il periodo di impiego relativo al primo contratto. L’agevolazione andrebbe, altresì, riconosciuta in relazione ad un terzo contratto stipulato entro due anni dalla cessazione del secondo, a condizione che i giorni di impiego risultino almeno pari a 120 giorni, considerando anche quelli afferenti al secondo contratto.

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