CANONE RAI IN BOLLETTA ELETTRICA
16/09/2016
Con il Comunicato Stampa del 15 settembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al rimborso del canone RAI non dovuto, addebitato nella bolletta dell'utenza dell'energia elettrica.
Chi può presentare la richiesta.
La richiesta di rimborso deve essere presentata dal titolare del contratto di fornitura dell'energia, ovvero dagli eredi che hanno pagato il canone TV non dovuto.
Modalità di presentazione.
Circa le modalità di presentazione ci sono due alternative:
- on-line, utilizzando l'applicazione disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.it) (è necessario essere registrati ai servizi telematici Entratel o Fisconline);
- tramite modello cartaceo.
In quest'ultimo caso il modello deve essere presentato:
- a mezzo raccomandata (all'indirizzo Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino), unitamente a una copia di un valido documento d'identità;
ovvero
- a mezzo PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, con firma digitale (non è necessario allegare copia di un documento identificativo).
La motivazione della richiesta.
Circa i motivi della richiesta di rimborso bisogna indicare uno dei codici appositamente forniti (sei in tutto). A titolo esemplificativo, il codice 1 va utilizzato dai contribuenti esenti dal tributo in quanto over 75 e con reddito familiare inferiore a 6.713,98 euro. Il codice 6 va utilizzato solamente qualora la motivazione non sia compresa nelle casistiche contemplate nei 5 codici precedenti.
Come avviene il rimborso.
Il rimborso, se spettante, viene erogato direttamente dalle imprese elettriche sulla prima bolletta utile ovvero con altre modalità. L'accredito viene effettuato entro 45 giorni da quando l'Agenzia comunica al fornitore le informazioni necessarie per l'erogazione. Se il rimborso non viene effettuato, verrà erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Canone di abbonamento alla televisione per uso privato - Versamento, tramite modello F24, nei casi in cui non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 7 luglio 2016.
Come noto, l'art. 1, commi da 152 a 161, della L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), ha introdotto, tra l'altro, una nuova modalità di pagamento del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato, mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche nei confronti dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica ad uso domestico residenziale.
In proposito, l'art. 3, comma 7, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 maggio 2016, n. 94, ha previsto che, nei casi in cui l'addebito del canone non possa avvenire sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente, mediante versamento tramite modello F24, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia delle entrate.
Al riguardo, si precisa che, esclusivamente per l'anno 2016, il pagamento dovrà essere eseguito entro il 31 ottobre 2016.
Ciò premesso, al fine di consentire ai contribuenti di effettuare il pagamento del canone di abbonamento alla televisione ad uso privato nei casi sopra descritti, con la Risoluzione n. 53/E del 7 luglio 2016, l'Agenzia delle entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
- "TVRI" denominato "canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94";
- "TVNA" denominato "canone per nuovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94".
Nel citato documento di prassi viene precisato che, in sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario", esclusivamente nella colonna "importi a debito versati".
Il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'indicazione dell'anno cui si riferisce il pagamento del canone, nel formato "AAAA".
I suddetti codici tributo saranno operativi a decorrere dal 1° settembre 2016.
Canone TV – Chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sull'addebito in bolletta – FAQ.
L'Agenzia delle Entrate, sul proprio portale web (http://www.agenziaentrate.it), ha fornito importanti chiarimenti in merito alle principali problematiche legate alla fase di addebito del canone nelle fatture elettriche a partire dal mese di luglio.
Si illustrano, di seguito, le nuove questioni affrontate dall'Amministrazione finanziaria.
- Come avviene l'addebito in presenza di più contratti o in caso di voltura.
Nel caso in cui una persona è titolare di due contratti di fornitura elettrica di tipo domestico residenziale (D2), l'Agenzia delle entrate chiarisce che il canone sarà addebitato sul contratto più recente.
Se, invece, il canone è addebitato su entrambe le utenze elettriche della tipologia "clienti residenti", è possibile richiedere il rimborso del canone non dovuto secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il quale è in corso di emanazione.
Nell'ipotesi di nuova attivazione o di voltura di una utenza elettrica, il canone è addebitato dal mese di attivazione o voltura della fornitura, nella prima fattura elettrica utile.
Se il televisore era già posseduto prima di tale evento, viene chiarito che l'eventuale importo non addebitato deve essere pagato mediante modello F24.
- Addebito del canone nel caso di disattivazione di una utenza elettrica residenziale.
Nel caso in cui una utenza elettrica residenziale venga disattivata prima del primo luglio 2016 e una nuova utenza elettrica, sempre residenziale, venga attivata il 1° settembre 2016, l'Amministrazione rileva che, nella prima fattura relativa alla nuova utenza, saranno addebitate tutte le rate di canone nel frattempo maturate, salvo che sia stata inviata la dichiarazione di non detenzione.
Invece, nel caso in cui si verifichi la disattivazione di una utenza elettrica residente in corso d'anno senza che venga attivata una nuova utenza elettrica residente, sempre nel corso dello stesso anno, nella fattura a conguaglio non verranno addebitate le rate di canone mancanti sino a fine anno.
L'Agenzia delle entrate precisa, altresì, che, nel caso di passaggio da un fornitore ad un altro (switch), le rate del canone dovuto saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza.
Mentre, in caso di voltura dell'utenza elettrica ad un terzo, senza che sia attivata una nuova utenza entro la fine dell'anno, la somma residua corrispondente alle rate mancanti dovrà essere corrisposta mediante pagamento con il modello F24.
- Variazione dell'utenza elettrica da "residente" a "non residente".
Nel caso di variazione dell'utenza elettrica da "residente" a "non residente" entro la data del 30 giugno, il canone non verrà addebitato nella fattura elettrica, poiché l'addebito interessa solo le utenze elettriche residenti.
In tal caso, il canone dovuto dovrà essere corrisposto direttamente dal contribuente entro il 31 ottobre mediante pagamento con il modello F24.
- Termini e requisiti per l'efficacia della dichiarazione di non detenzione.
L'Agenzia, inoltre, ricorda che, dal 1° gennaio 2016, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, la titolarità di una utenza elettrica residente fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo.
Per superare tale presunzione, quindi, è necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il quadro A della dichiarazione sostitutiva.
Tale dichiarazione, che ha validità annuale, produrrà effetti a seconda della data di presentazione, come stabilito nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016 (si veda al riguardo la nostra nota informativa n. 77 del 25 marzo 2016).
A tale riguardo, viene precisato che, se tra il 1° gennaio 2016 e il 24 marzo 2016, è stata presentata la dichiarazione di non detenzione, perché sono stati ceduti tutti i televisori in possesso, senza utilizzare il modello previsto, la dichiarazione può essere considerata valida purché abbia la forma di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, e contenga tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.
Se tale documento non possiede i predetti requisiti, la dichiarazione è inefficace e il canone è dovuto per l'intero 2016.
Infine, nel caso di presentazione della dichiarazione di non detenzione dopo il 16 maggio, ma entro il 30 giugno 2016, il canone dovuto è quello previsto per il primo semestre, che ammonta ad euro 51,03.
Infine, viene precisato che, nel caso in cui le dichiarazioni inviate per posta a ridosso del termine del 30 giugno non siano pervenute in tempo utile, per consentirne il corretto trattamento nella bolletta di luglio, è possibile richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto.