Lavoro

Chiarimenti INPS su contratti di Lavoro ed Indennità Maternitàe Paternità

15/07/2016

Modifica sanzioni civili per mancata comunicazione instaurazione rapporto di lavoro

 Per effetto di quanto disposto dal decreto legislativo 151/2015, nei casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l'aumento del 50% delle sanzioni civili previsto dalla Legge n. 183/2010 non è applicabile, con riferimento a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati dal 24 settembre 2015, seppure riferiti a violazioni antecedenti a tale data, nonché a quelli iniziati e non conclusi prima della predetta data.

Pertanto, alle predette situazioni si applicheranno le sanzioni civili già previste dalla lettera b), comma 8, dell'art. 116 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

Alla luce di tali modifiche, i datori di lavoro che siano incorsi erroneamente nella predetta sanzione maggiorata,  hanno diritto al rimborso nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura sopra descritta.

A tal fine, gli stessi dovranno trasmettere un'istanza di rimborso, attraverso il cassetto previdenziale,  precisando gli importi indebitamente versati attraverso la sezione "Rimborsi/compensazioni", presente in "Versamenti F24".

Non sono rimborsabili le somme versate in ottemperanza di sentenza passata in giudicato.

Il diritto al rimborso è  comunque soggetto al termine di prescrizione decennale.

 

Indennità maternità/paternità per  lavoratrici/lavoratori autonomi- decreto legislativo 80/2015-chiarimenti

  L'Inps ha fornito chiarimenti in materia di indennità di maternità/paternità, alla luce delle modifiche apportate al Testo Unico sulla maternità (D.Lgs.151/2001)  dal Decreto Legislativo 80/2015, con particolare riferimento alla nuova indennità per i padri lavoratori autonomi ed ai nuovi periodi di maternità riconosciuti alle lavoratrici autonome in caso di adozione ed affidamento.

Dette tutele, introdotte in via sperimentale per l'anno 2015, per effetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 148/2015, troveranno, di fatto, applicazione anche per gli anni successivi.

Il medesimo provvedimento prevede, comunque, una clausola di salvaguardia in base alla quale i benefici di cui trattasi possono essere rideterminati qualora si verifichino scostamenti dalle previsioni di spesa.

Indennità paternità lavoratori autonomi con madre lavoratrice dipendente o autonoma

A decorrere dal 25 giugno 2015, può fruire dell'indennità di paternità anche il padre lavoratore autonomo, appartenente ad una delle seguenti categorie:.

  • artigiano
  • commerciante
  • coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo a titolo principale
  • pescatore autonomo della  piccola  pesca  marittima  e delle acque interne.

 

L'indennità è concessa a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola, pescatrice autonoma della piccola pesca), e sorge al verificarsi dei seguenti eventi:

-      morte o grave infermità della madre;

-      abbandono del figlio da parte della madre;

-      affidamento esclusivo del figlio al padre.

 Il beneficio è fruibile dalla data in cui si verifica uno dei predetti eventi fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice. In ogni caso:

  • se la madre è lavoratrice dipendente, il congedo post partum coincide con i 3 mesi dopo il parto più eventuali periodi di congedo di maternità ante partum non goduti;
  • se la madre è lavoratrice autonoma, l'indennità post partum spetta per i 3 mesi dopo il parto.

 

Anche per i padri autonomi, analogamente a quanto previsto per le lavoratrici autonome, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità.

Decorrenza indennità

Come anticipato, l'indennità di paternità è riconoscibile in relazione agli eventi (morte o grave infermità della madre dipendente o autonoma, abbandono, affidamento esclusivo del figlio) verificatisi dal 25 giugno 2015 in poi. Se l'evento  si è verificato in data anteriore, l'indennità è riconoscibile per gli eventuali periodi dal 25 giugno in poi.

Se la data dell'evento (morte, grave infermità, ecc.) coincide con la data del parto,  quest'ultima non è indennizzata al padre, ma eventualmente alla madre avente diritto,  in quanto la data del parto si considera a se stante rispetto ai 3 mesi post partum.

Requisiti e misura indennità

L'indennità di paternità è riconosciuta alle stesse condizioni e nella misura già  prevista per l'indennità di maternità per le madri lavoratrici autonome (80% di un importo giornaliero individuato in base all'attività autonoma svolta), a prescindere dalla verifica della sussistenza o meno del diritto delle stesse all'indennità di maternità.

Per quanto riguarda i requisiti, il padre lavoratore autonomo, durante il periodo di indennità di paternità, deve risultare iscritto ad una delle Gestioni INPS per i lavoratori autonomi (Artigiani, Esercenti attività commerciali, Coltivatori diretti, mezzadri e coloni)  ed essere in regola con il versamento dei contributi per il periodo indennizzabile a titolo di paternità.

In ogni caso, l'indennità sarà erogata in base alla d'iscrizione dell'interessato alla Gestione autonoma Inps di appartenenza.

In particolare, per gli esercenti attività commerciali e gli artigiani, l'indennità è pari all'80% del limite minimo di retribuzione giornaliera, fissata rispettivamente per gli impiegati dell'artigianato e del commercio, con riferimento all'anno in cui inizia l'indennità di paternità.

Domanda 

Per ottenere l'indennità, Il padre lavoratore autonomo deve inoltrare apposita domanda, in modalità cartacea ed entro il termine prescrizionale di un anno, alla sede Inps di competenza, mediante il mod. SR01 (domanda di indennità maternità/paternità), disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione modulistica.

Al riguardo, l'Inps fa presente che una volta completato l'aggiornamento della specifica procedura telematica (presumibilmente entro il mese di settembre 2016), le predette domande potranno essere inoltrate soltanto on line attraverso i consueti canali (WEB, Contact center multicanale o Patronati).

Per ciò che concerne le modalità di attestazione delle diverse situazioni che danno diritto all'indennità di paternità, restano valide le istruzioni già impartite dall'Istituto con messaggio n. 8774 del 4.4.2007 e con circolare n. 47/2012.

 

Estensione periodi maternità lavoratrici autonome in caso adozione e affidamento

Per effetto delle disposizioni in esame, le lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, hanno diritto all'indennità di maternità per gli stessi periodi previsti per le lavoratrici dipendenti, vale a dire per un periodo di 5 mesi, a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o dell'affidamento. La decorrenza differisce a seconda del caso ricorrente.

In ogni caso, le nuove disposizioni trovano applicazione per gli ingressi in famiglia verificatisi dal 25 giugno 2015 in poi.

Analogamente a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, l'indennità spetta anche nel caso in cui, dopo l'adozione/affidamento, il minore, durante il congedo, raggiunga la maggiore età.

Ai fini della concessione dell' indennità, la lavoratrice deve comunque:

  • risultare  iscritta ad una delle Gestioni INPS dei lavoratori autonomi (Artigiani, Esercenti attività commerciali, Coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni);
  • essere in regola con i versamenti contributivi a copertura dei periodi indennizzabili.

 

Anche in questo caso, non sussiste l'obbligo di astensione dall'attività autonoma ai fini dell'indennità di maternità.

Nel caso di adozione o affidamento, anche i padri lavoratori autonomi  possono beneficiare dell'indennità giornaliera, in presenza dei requisiti e nella misura già indicata per le madri,  per i periodi non fruiti dalla madre lavoratrice (dipendente o autonoma), in caso di morte o grave infermità della stessa, di abbandono del minore o di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Non è prevista invece la possibilità di rinuncia all'indennità da parte della madre, lavoratrice dipendente o autonoma, a favore del padre autonomo.

 

Domanda

Per i casi decritti, la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso i consueti canali (WEB, Contact center multicanale o Patronati),  in quanto l'Inps ha già completato  l'aggiornamento della  procedura. 

Congedo paternità lavoratori dipendenti in presenza madre lavoratrice autonoma

Nei casi di morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo del figlio, il padre lavoratore dipendente può fruire del congedo di paternità anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma. Ciò non costituisce, di fatto,  un'innovazione in quanto tale possibilità era  già sancita dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/1987.