ESIBIZIONE TAGLIANDO ASSICURAZIONE RCA
07/09/2016
Pubblichiamo la circolare del Ministero dell’Interno Direzione Centrale delle specialità che risponde ad un quesito “ sulla esibizione del certificato di assicurazione ai sensi dell’articolo 180 comma 1, lettera d) del Codice della Strada.
In sostanza viene recepita l’indicazione dell’IVASS: può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma I, lettera d) e art. 180, comma 1, C.d.S o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8 , C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.
E' Bene specificare che che la disposizione vale solo per il certificato e non per la carta verde per cui in certi paesi e' indispensabile avere l'originale.
Inoltre se si tratta di prima emissione resta l'obbligo della firma del contratto perché l'esistenza del contratto di assicurazione va provata per iscritto.
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