NOVITA' IN MATERIA DI EMISSIONE DI SCONTRINI FISCALI
15/09/2016
L’art. 2, co.4, D.Lgs 127/2015 prevede che a far data dall’1 gennaio 2017 che i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.
NELLA PRATICA:
Coloro che sono dotati di un registratore di cassa o coloro che ad oggi emettono ricevute fiscali e ne raggruppano giornalmente le risultanze nel registro dei corrispettivi, con decorrenza 1 gennaio 2017, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs 127/2015 potranno:
memorizzare elettronicamente i corrispettivi giornalieri di cui all’art. 22, DPR 633/72;
- trasmettere tali corrispettivi in via telematica all’Agenzia delle Entrate.
Non è un obbligo, bensì una facoltà concessa ai contribuenti i quali, a seguito di tale opzione potranno beneficiare di alcune agevolazioni.
ATTENZIONE: NEL CASO DI EMISSIONE DI CORRISPETTIVI, L’ESERCENTE DOVRA’ DOTARSI DI UN NUOVO REGISTRATORE DI CASSA IN GRADO DI INVIARE TELEMATICAMENTE I DATI.
LE AGEVOLAZIONI CONCESSE A SEGUITO DELL’OPZIONE
I contribuenti che opteranno per la comunicazione telematica dei corrispettivi saranno:
- esonerati dalla certificazione dei corrispettivi, in pratica non saranno più obbligati ad emettere scontrino o ricevuta fiscale;
- esonerati dalla registrazione nell’apposito registro dei corrispettivi ex art. 24, DPR 633/72.
SI PONGA ATTENZIONE AL RIGUARDO: E’ CONSIGLIABILE, PER COLORO CHE ESERCITERANNO TALE OPZIONE, APPORRE PRESSO I PROPRI PUNTI VENDITA UN CARTELLO INFORMATIVO AL FINE DI COMUNICARE QUANTO SEGUE:
“IL SEGUENTE ESERCIZIO HA OPTATO PER LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE TELEMATICA EX ART. 2, CO. 4, D.LGS 127/2015 E PROVVEDIMENTI CONNESSI, PERTANTO A FRONTE DI CESSIONE DI BENI E/O PRESTAZIONE DI SERVIZI RESE NEL PRESENTE PUNTO VENDITA NON VERRANNO EMESSI SCONTRINI/RICEVUTE FISCALI”.
L’EMISSIONE DELLA FATTURA
Ad ogni buon conto, per contribuenti interessati non viene meno l’obbligo di emettere fattura in caso il cliente ne faccia richiesta.
I SOGGETTI INTERESSATI
Sono interessati da tale opzione i soggetti di cui all’art. 22, DPR 633/72, in pratica:
- commercianti al minuto;
- esercenti attività ricettive quali alberghi, ristoranti, bar ecc..;
- esercenti attività di trasporto di persone con bagagli al seguito;
- commercianti ambulanti o commercianti che svolgono commercio presso le abitazioni della clientela;
- esercenti le attività di custodia e amministrazione di titoli;
- coloro che pongono in essere operazioni esenti ex art. 10, n. da 1) a 5) e 7), 8), 9), 16) e 22);
- coloro che organizzano escursioni, visite guidate, gite turistiche ecc..;
- coloro che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ecc.. rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione.
L’OPZIONE DETERMINANTE E’ IL 31.12.2016
Dal momento che la comunicazione telematica non è un obbligo (si parla di obbligo solo per le cessioni di beni attraverso distributori automatici), il contribuente interessato dovrà esercitare la propria opzione.
L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.
Nella pratica l’opzione è valida e vincolante per 5 anni, rinnovabile tacitamente fino a revoca.
Quanto sopra è disposto dall’art. 2, co. 1, D.Lgs 127/2015, successivamente al co. 4, si legge:
“Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2”.
La bozza di tale provvedimento è ad oggi visionabile sul sito TRIS della Commissione Europea
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/search/?trisaction=search.detail&year=2016&num=362
E relativamente all’opzione si legge:
“L’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati. L’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata”.
Si tratterebbe quindi di un’opzione preventiva DA ESERCITARE ENTRO IL 31.1.12 ATTRAVERSO IL CANALE WEB MESSO A DISPOSIZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
PER MAGGIORI PRECISAZIONI SI ATTENDE LA VERSIONE DEFINITIVA DEL PROVVEDIMENTO.