VOUCHER LAVORO: PRIMI CHIARIMENTI

Ma non pensate che sia finita qui!

18/10/2016

Con riferimento    alla nostra notizia pubblicata lo scorso 12 ottobre 2016 (voucher lavoro: novità importanti) vi comunichiamo che l’   Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato istruzioni operative (allegate sotto) circa l’applicazione delle nuove disposizioni riguardanti il lavoro accessorio introdotte dal decreto legislativo n. 185 del 2016, correttivo del Jobs Act.

In particolare, l’Ispettorato fornisce le modalità con le quali è possibile assolvere all’obbligo di comunicazione della prestazione di lavoro accessorio in base a quanto stabilito dall’articolo 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015,come modificato dal decreto correttivo.

Per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti la comunicazione in questione andrà effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

2) il luogo della prestazione;

3) il giorno di inizio della prestazione;

4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Il decreto correttivo rinvia ad un apposito decreto del Ministero del lavoro la determinazione delle “modalità applicative della disposizione” e delle “ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”. In attesa di tale decreto l’Ispettorato ha emanato le prime linee guida sulle modalità da seguire per adempiere ai nuovi obblighi di legge. Quindi non è ancora finita!!!

In tal senso, è stabilito che in aggiunta alla consueta dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’INPS (di inizio della prestazione che si intende compensare attraverso i buoni lavoro, da effettuarsi prima dell'inizio delle prestazione attraverso il Sito internet dell’INPS oppure il Contact Center e contenente l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale, la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa, il luogo di svolgimento della prestazione) il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente (si veda l’elenco di cui all’allegato).

Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente (indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail) e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio.

Dovranno inoltre essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

Ecco le gli indirizzi email:

Per maggiore semplicità abbiamo estrapolato gli indirizzi mail per la Regione Sardegna:

 Voucher.Cagliari-Oristano@ispettorato.gov.it  

 Voucher.Nuoro@ispettorato.gov.it  

 Voucher.Sassari@ispettorato.gov.it

 La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (articolo 49, comma 3, decreto n. 81 del 2015). Non è ammessa la procedura di diffida.

L’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

L’Ispettorato segnala che il personale ispettivo terrà in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative nel periodo intercorso tra l’entrata in vigore del decreto n. 185 del 2016 e la propria circolare, in commento.

L’Ispettorato nazionale del lavoro fa riserva di fornire ulteriori indicazioni sulla disciplina sanzionatoria dopo un primo monitoraggio sulla applicazione delle nuove disposizioni e fa presente che, con l’emanando decreto ministeriale, sarà inoltre possibile definire l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS ovvero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

Scarica sotto l'allegato.

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