ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA: SCADENZA PROROGATA

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08/03/2017

Ricordiamo che il D.L. 22 ottobre 2016, n.193, convertito in Legge 1° dicembre 2016, n.225, ha disciplinato la cosiddetta "rottamazione" delle cartelle Equitalia, consentendo a cittadini ed imprese che abbiano qualunque tipo di “posizione aperta” con l’ente di riscossione di sanare la loro situazione debitoria, corrispondendo esclusivamente il valore effettivo del debito, al netto di sanzioni ed interessi di mora maturati nel corso degli anni.

La norma prevede - per chi voglia accedere ai benefici del provvedimento – che debba essere formulata esplicita richiesta da parte del debitore all’ente di riscossione, entro e non oltre la data del 31 marzo prossimo, per poi poter concordare con l'amministrazione di Equitalia le modalità di pagamento.

L'INPS ha inoltre fornito alcune precisazioni in merito al rapporto tra il procedimento di rottamazione delle cartelle esattoriali ed il rilascio del Documento di Regolarità Contributiva (DURC).

In particolare, tale procedimento prevede la presentazione, entro il 21 aprile 2017, di un'apposita dichiarazione da parte degli interessati con la quale gli stessi manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata ed che il pagamento integrale può essere anche dilazionato in rate di pari ammontare da versare nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018.

Inoltre, entro il 15 giugno 2017, l'Agente della Riscossione deve comunicare ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Al riguardo, si è posta la necessità di valutare gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione in attesa della conclusione del procedimento stesso (31 maggio 2017), laddove in tale periodo sia richiesto il documento di regolarità contributiva (DURC).

L'INPS, anche sulla scorta di una specifica nota dell'Ispettorato del Lavoro, ha definitivamente chiarito che, per il rilascio del DURC positivo, non è sufficiente la sola presentazione dell'istanza ma è necessario provvedere almeno al pagamento della prima rata.

Ciò in quanto soltanto con il pagamento delle somme dovute il contribuente può ritenere definitivamente concluso ogni adempimento nei confronti degli enti impositori.

Pertanto, non si può ottenere il DURC positivo nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata dell'ammontare delle somme dovute dal contribuente ai fini della rottamazione.

Il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perde i benefici previsti.

Invece, ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge suddetto, risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti della Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa.

Infine, è stato chiarito quali somme che compongono il ruolo rientrano nella definizione agevolata e quali no.

In particolare, l'Istituto specifica che non vanno corrisposte le "ulteriori somme aggiuntive" mentre vanno corrisposti gli "interessi di mora", dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili.

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