BONUS OCCUPAZIONE SUD 2017

Ecco come funziona ed i chiarimenti INPS

15/03/2017

Con i decreti direttoriali 16 novembre 2016, n. 367 e 15 dicembre 2016, n. 18719, pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (www.anpal.gov.it), il Ministero del lavoro ha istituito una misura incentivante, denominata "Incentivo occupazione sud".

Il beneficio consiste in un incentivo riconosciuto per le assunzioni di giovani effettuate nel 2017 da parte di datori di lavoro che hanno sede nelle regioni del mezzogiorno.

L’INPS ha diramato le modalità operative (scarica sotto) per la richiesta delle agevolazioni previste dall'incentivo in questione, che di seguito vengono riassunte.

 

soggetti interessati e ambito territoriale

L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. Non è possibile riconoscere l'agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere.

L'incentivo spetta per l'assunzione di persone disoccupate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

Per i giovani che, al momento dell'assunzione, hanno un'età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), lo stato di disoccupazione rappresenta l'unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell'accesso al beneficio.

I lavoratori con almeno 25 anni di età, invece, al momento dell'assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. È privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei 6 mesi precedenti l'assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.

Inoltre, fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, nei 6 mesi precedenti l'assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro.

L'incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione "meno sviluppata" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una regione "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. Nel caso di modifica della sede di lavoro fuori da una delle suddette regioni, l'agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

 

rapporti incentivati

L'esonero può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.

Sono incentivabili le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l'agevolazione è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;

- contratto di lavoro domestico;

- contratto di lavoro intermittente;

- prestazioni di lavoro accessorio.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto.

 

misura dell'incentivo

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili dalla data di assunzione/trasformazione del lavoratore e riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura massima di 8.060,00 euro su base annua per ogni lavoratore assunto, con eccezione:

- dei premi e i contributi dovuti all'INAIL;

- del contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile;

- del contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

Vanno ulteriormente escluse dall'applicazione dell'incentivo le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Inoltre, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS, destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all'applicazione dell'agevolazione.

Poiché l'incentivo opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di destinazione del TFR ai fondi pensione, al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ., nonché erogazione in busta paga della QuIR, l'agevolazione è calcolata sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell'1,4% prevista per i contratti a tempo determinato.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 12 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio. L'incentivo, comunque, deve essere fruito, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019.

 

condizioni per la fruizione dell’incentivo

L'incentivo è subordinato:

- all'adempimento degli obblighi contributivi;

- all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

- al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

- all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'artiolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti "de minimis", o, in alternativa, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito all'art. 2, paragrafo 32, del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014. L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

 

modalità di richiesta dell’incentivo

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "B.SUD", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet dell'istituto (www.inps.it), una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando:

- le generalità del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;

- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le regioni per le quali è previsto il finanziamento;

- l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;

- l'aliquota contributiva datoriale.

Ricevuta la domanda, l’istituto, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- consulta gli archivi informatici dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto per cui si chiede l'incentivo sia disoccupato;

- calcola l'importo dell'incentivo spettante;

- verifica la disponibilità residua della risorsa;

- informa, esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all'interno del medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimane valida, mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione, per 30 giorni; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, la richiesta viene automaticamente accolta; diversamente, dopo 30 giorni l'istanza perde definitivamente di efficacia e l'interessato deve presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, per accedere all'incentivo, entro 7 giorni di calendario dall'accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all'istanza inviata, deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

Entro 10 giorni di calendario dalla medesima data di accoglimento della prenotazione, visualizzabile in calce all'istanza inviata, il datore di lavoro ha, inoltre, l'onere di comunicare, a pena di decadenza, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'inosservanza del termine di 10 giorni previsti per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

L'elaborazione dell'istanza di conferma in senso positivo da parte dell'istituto costituirà definitiva ammissione al beneficio.

L'incentivo è autorizzato dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Documenti allegati