ROTTAMAZIONE CARTELLE

Pubblicati i Moduli dall'Agenzia delle Entrate

27/10/2017

L'Agenzia delle Entrate–Riscossione ha pubblicato il modello per presentare la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi di quest'anno e il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l'adesione alla definizione agevolata - perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016 - e intendono presentare una nuova domanda di adesione.

Di seguito, le principali novità illustrate dall'Amministrazione finanziaria.

  1. "Rottamazione" per le cartelle 2017.

La definizione agevolata è applicata ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Chi aderisce dovrà pagare l'importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione, compilando l'apposito modello DA-2017, che si allega per opportuna conoscenza, il quale può essere presentato agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure, per chi ha una casella di posta elettronica certificata (pec), inviato insieme alla copia del documento di identità all'indirizzo pec della Direzione regionale di riferimento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Entro il 30 giugno 2018, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve inviare la comunicazione con l'importo da versare e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello.
L'importo dovuto potrà essere corrisposto in unica soluzione (luglio 2018) oppure a rate, fino ad un massimo di 5, con scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018, mentre la quinta rata con scadenza a febbraio 2019.
Entro il 31 marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 30 settembre del 2017 e per le quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

  1. Nuova opportunità per i respinti.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito, inoltre, che possono accedere nuovamente alla "rottamazione" anche quei contribuenti che si sono visti respingere la domanda perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016, relative ad una dilazione in corso al 24 ottobre 2016.
In tal caso, i contribuenti interessati devono presentare, entro il 31 dicembre 2017, una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata, compilando l'apposito modello DA-R, che si allega per opportuna conoscenza.
Chi possiede una casella di posta elettronica certificata (pec), può inviare il modello DA-R, insieme alla copia di un documento di identità, all'indirizzo pec della Direzione Regionale di riferimento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione oppure, in alternativa, consegnandolo direttamente agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Gli interessati devono versare, entro il 31 maggio 2018, le rate non corrisposte del 2016 dei vecchi piani di dilazione.
Ai contribuenti che presenteranno la nuova domanda di adesione, pertanto, l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare:

  • entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l'importo relativo al debito pregresso non versato, il quale dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2018;
  • entro il 31 luglio 2018, l'ammontare complessivo dovuto per la "rottamazione" e le scadenze per il relativo pagamento, che dovrà avvenire in un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018.
  1. Proroga a novembre 2017.

Chi ha aderito alla "prima definizione agevolata" ma non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017, potrà mettersi in regola, e quindi non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, pagando quanto previsto entro il prossimo 30 novembre, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per pagare si devono utilizzare i bollettini ricevuti dall'Agente della riscossione con la comunicazione delle somme dovute.

  1. Dove pagare.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato, infine, che i pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:

  • il portale web agenziaentrateriscossione.gov.it;
  • la App EquiClick;
  • gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, anche mediante la compensazione con i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione;
  • gli sportelli bancari e gli uffici postali;
  • l'home banking;
  • i punti Sisal e Lottomatica;
  • i tabaccai convenzionati con Banca 5;
  • gli sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL e gli sportelli postamat (ATM) di Poste Italiane.

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