PREVENZIONE INCENDI STRUTTURE ALBERGHIERE

Piano di Adeguamento Graduale e Progressivo

02/12/2017

La V Commissione del Senato, nella seduta notturna del 28 novembre, ha approvato un emendamento al disegno di legge di bilancio, concernente la prevenzione incendi nelle attività ricettive turistico alberghiere con almeno 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.

Ai sensi di tale emendamento, le suddette strutture, qualora siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento approvato con il decreto 16 marzo 2012, possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

L’emendamento è finalizzato a consentire l’adeguamento graduale e progressivo alle prescrizioni antincendio, conferendo alle singole imprese la facoltà di definire l’ordine di esecuzione dei vari interventi, tenendo conto delle oggettive difficoltà di intervenire sulle strutture per attività in esercizio. La riapertura dei termini per il completamento dei lavori di prevenzione incendi è comunque limitata a quelle imprese che sono già in possesso delle misure basilari di sicurezza stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

Nel riportare sotto il testo ufficiale dell’emendamento, si evidenzia che la norma non ha concluso il proprio iter. Il disegno di legge di bilancio, dopo l’approvazione da parte dell’Aula del Senato, probabilmente sarà modificato durante l’esame alla Camera dei Deputati e pertanto dovrà tornare al Senato per la definitiva approvazione, attesa entro la fine del mese di dicembre. Vi aggiorneremo appena verrà approvato definitivamente.

101.0.1100/24 (testo 2)
Berger, Bocca, Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni, Vicari, Viceconte, Arrigoni, Candiani,
Centinaio, Bellot
Accolto
All'emendamento 101.0.1100, al comma 2, aggiungere la seguente lettera:
«e-bis. Le attività, ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, completano  l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito».