INCENTIVI PER ASSUNZIONI GIOVANI AL PRIMO IMPIEGO

Sgravi contributivi

02/01/2018

A decorrere dal 1 gennaio 2018, ai datori di lavoro del settore privato è riconosciuto un esonero triennale pari al 50% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di 3.000 euro su base annua per le nuove assunzioni con contratti a tutele crescenti di giovani. La misura è strutturale.

Possono beneficiare del bonus solo i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Sono esclusi i lavoratori domestici.

In particolare l’esonero spetta:

  1. ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, comprese le conversioni da tempo determinato, che alla data di assunzione non abbiano compiuto i 30 anni d’età, età innalzata a 35 anni per le assunzioni del solo anno 2018. I lavoratori, alla data di assunzione, non devono aver avuto in precedenza altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro, tranne il caso in cui l’esonero della stessa normativa sia stato solo parzialmente usufruito;
  2. nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indetermina to purche entro il trentesimo anno di età al momento della prosecuzione;
  3. ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto con loro percorsi di alternanza scuola -lavoro o di apprendistato per il conseguimento di titolo di studio. In questo caso l’esonero è previsto nella misura del 100%.
  4. nelle regioni in transizione o in via di sviluppo (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna il bonus arriva al 100% dei contributi:
  • nei casi di neoassunti nei limiti di età citati e
  • per i soggetti con più di 35 anni, se disoccupati da almeno 6 mesi.

 Il bonus è riconosciuto anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, con decorrenza dello sgravio dal 1/1/2018 e durata triennale a partire dalla stessa data.

Inoltre, se il lavoratore assunto, utilizzando lo sgravio contributivo, cambia lavoro, l’agevolazione viene riconosciuta al nuovo datore di lavoro, per il periodo residuo, indipendentemente dall’età anagrafica alla data della nuova assunzione.