CREDITO DI IMPOSTA PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE
10/01/2018
Il Mibact ha comunicato termini, tempi e modalità per la presentazione delle istanze per l’accesso al credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive:
l’istanza: va presentata esclusivamente online insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, attraverso il Portale dei Procedimenti;
la registrazione: il legale rappresentante dell’impresa non ancora iscritto deve registrarsi sul Portale dei Procedimenti;
la compilazione: deve essere effettuata esclusivamente dalle 10 del 25 Gennaio - alle 16 del 19 febbraio 2018;
click day: le domande si possono inviare esclusivamente dalle 10 del 26 febbraio - alle 16 del 27 febbraio 2018.
Informazioni
Per problemi attinenti al procedimento è attiva la mail: taxcreditriqualificazione@beniculturali.it
Per problemi riguardanti aspetti tecnici o informatici è attiva la mail: procedimenti@beniculturali.it
NOTIZIE SUL BANDO
È stato pubblicato sul sito del Mibact, nella sezione Operatori e nella sezione Normativa, il decreto attuativo inerente il tax credit riqualificazione delle strutture alberghiere ed agrituristiche.
Il decreto individua le necessarie disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta, sulla base delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017
In attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, trasmettiamo il testo del provvedimento e forniamo una sintesi dei contenuti di principale interesse.
Soggetti beneficiari del credito d’imposta (art. 2)
I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono le strutture alberghiere. Per “struttura alberghiera” si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Sono altresì ammesse al beneficio le strutture che svolgono attività agrituristica, come definite dalla legge 20 febbraio 2006 n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.
Agevolazione concedibile (art. 3)
Alle imprese alberghiere e agli agriturismi, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, relative a interventi che abbiano finalità di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione, a condizione che abbiano anche finalità di incremento dell’efficienza energetica o di riqualificazione antisismica, ovvero, ferma restando tale ultima condizione, per le spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, destinati esclusivamente alle strutture ricettive, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio dell’impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo.
Il credito d'imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo, fino all’importo massimo di 200mila euro nel biennio di riferimento, nel rispetto dei limiti UE (de minimis), e comunque fino all'esaurimento del plafond disponibile.
Inoltre tale credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.
Spese eleggibili al credito d’imposta (art. 4)
Tra le spese considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute, rientrano le seguenti:
interventi di ristrutturazione edilizia concernenti
- servizi igienici e costruzione dei servizi igienici anche in ampliamento dei volumi di quelli esistenti
- demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma
- ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma
- modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori
- realizzazione di balconi e logge
- recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda
- sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali
- sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico)
- installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti
- installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa
relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, le spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, quali:
- sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, demotica)
- interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici
- realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di handicap
- sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche
- installazione di sistemi demotici atti a controllare in remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari
- sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità
relativamente a interventi di incremento dell'efficienza energetica, le spese per:
- installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
- installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo
- coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica
- installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua
- la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+, A++, A+++)
relativamente a interventi inerenti l’adozione di misure antisismiche, le spese per:
- valutazione della classe di rischio
- progettazione degli interventi
- interventi di tipo locale
- interventi di miglioramento del comportamento sismico
relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, le spese per:
- acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni
- acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere
- acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione
- acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali
- arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive
Le singole voci di spesa di cui sopra sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 307.692.30 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a 200mila euro.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva.
Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo (art. 5)
Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate devono presentare al Mibact apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta, secondo modalità telematiche che verranno definite dal Ministero stesso.
Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere riportato:
- il costo complessivo degli interventi e l’ammontare delle spese eleggibili
- l’attestazione di effettività delle spese sostenute
- il credito d’imposta spettante
- gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti
Alla domanda va allegata la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell’allegato A del decreto in parola.
Il Ministero, entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, comunica all’impresa il riconoscimento del credito d’imposta e l’importo effettivamente spettante.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla stessa Agenzia delle Entrate (cfr. nostra circolare n. 19 e 23 del 2016).
Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto (art. 6)
Il credito d’imposta è riconosciuto per i periodi d’imposta 2017 e 2018, nel limite di spesa annuo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2018, di 120 milioni di euro nell’anno 2019 e 60 milioni di euro nell’anno 2020. È compreso il riconoscimento del credito d’imposta per le spese relative all’acquisto di mobili e complementi di arredo.
Le risorse saranno assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il Ministero, entro 60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande, pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle domande ammesse. Entro la stessa data comunica con le stesse modalità l’ammontare delle risorse impiegate e di quelle che saranno disponibili per l’anno successivo.