SACCHETTI FRUTTA E VERDURA: SI POSSONO PORTARE ANCHE DA CASA
08/04/2018
Si informa che la Commissione speciale del Consiglio di Stato, con parere del 29 marzo
2018 n. 859, ha risposto a due quesiti posti dal Ministero della Salute in merito alla com-
mercializzazione dei sacchetti monouso per frutta e verdura.
Di seguito i due quesiti:
• se sia possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero
servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori
degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli
alimenti;
• in caso di risposta positiva, se gli operatori del settore alimentare siano obbligati e a
quali condizioni a consentirne l'uso nei propri esercizi commerciali.
Il parere del Consiglio di Stato risponde positivamente a entrambe le domande sancendo
la possibilità per i consumatori di utilizzare il contenitore (purché nuovo e integro) che
hanno portato da casa o hanno acquistato autonomamente fuori dal negozio.
Nel parere si legge, infatti, che "fermo restando il primario interesse alla tutela della sicu-
rezza e igiene degli alimenti, è possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di ven-
dita a libero servizio come frutta e verdura, sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati
al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli
alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà né
l'utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere ali-
menti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non può inoltre
escludersi, alla luce della normativa vigente".
Le borse in plastica ultraleggere utilizzate per la frutta e verdura all'interno degli esercizi
commerciali "devono" essere compravendute dato che la borsa, per legge, è un bene
avente un valore autonomo ed indipendente da quello della merce che è destinata a con-
tenere.
In conclusione – in quanto beni autonomamente commerciabili – non possono essere sot-
tratte alla logica del mercato. Per tale ragione, non sembra consentito escludere la facoltà
del loro acquisto all'esterno dell'esercizio commerciale nel quale saranno poi utilizzate, in
quanto, per l'appunto, considerate di per sé un prodotto autonomamente acquistabile,
avente un valore indipendente da quello delle merci che sono destinate a contenere.
Laddove il consumatore non intenda acquistare il sacchetto ultraleggero commercializzato
dall'esercizio commerciale per l'acquisto di frutta e verdura sfusa, potrà utilizzare sacchetti
in plastica autonomamente reperiti, solo se, idonei a preservare l'integrità della merce e ri-
spondenti alle caratteristiche di legge. Il criterio generale è che devono essere sufficiente-
mente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali
da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica della composizione
dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche.
Non sembra possibile per l'esercizio commerciale vietare tale facoltà, ma grava comunque
un obbligo di controllo su tutti i fattori potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei
prodotti compravenduti all'interno del punto vendita, e anche sugli eventuali sacchetti che
il consumatore intende utilizzare, in quanto soggetto che deve garantire l'integrità dei pro-
dotti ceduti dallo stesso. Può vietarne l'utilizzo solo se non conformi alla normativa di volta
in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a
venire in contatto con gli alimenti.
Per completezza di informazione si riporta sotto il testo integrale del parere del Con-
siglio di Stato.