FATTURAZIONE ELETTRONICA: SI INIZIA IL 1° LUGLIO CON I CARBURANTI

Dal 1° Gennaio 2019 per tutti gli altri

17/05/2018

A partire dal prossimo 1 luglio 2018, salvo proroghe richieste anche da parte di Confcommercio, la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione è subordinata al pagamento con mezzi tracciabili.

In prima fase i mezzi di pagamento tracciabili individuati sono :

- Carte di Credito ;

- Carte di debito;

- Carte prepagate emesse da intermediari finanziari residenti.

In considerazione del fatto che l'elenco sopracitato non era completo, l'Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento del 4.4.2018 ha specificato che per beneficiare della detrazione dell'IVA relativa al rifornimento di carburante sono validi anche i seguenti strumenti di pagamento tracciabili:

- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali;

- i pagamenti elettronici ( addebito diretto, bonifico o postale, bollettino postale, carte debito e di credito, carte prepagate)

Ne consegue, quindi, che qualora il pagamento del rifornimento di carburanti, a partire dal 1 luglio 2018, avvenga in contanti, l'IVA ed il costo relativi al rifornimento non saranno deducibili ai fini delle imposte.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Sempre dal primo luglio 2018, chi acquista carburante per autotrazione dovra' essere documentato dalla fatturazione elettronica e non piu' dalla SCHEDA CARBURANTI .

la fattura elettronica emessa a seguito della cessione di carburante, dovra' essere sempre accompagnato da un pagamento tracciato come sopra descritto.

Precisiamo, infine, che la fattura in formato cartaceo non avra' piu' valore e che sono esonerati coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato  o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.

Vi invieremo aggiornamenti non appena disponibili.