BONUS PUBBLICITA’ PER PMI E PROFESSIONSITI: COME FUNZIONA E SCADENZE

Sino al 90% dell'investimento incrementale.

06/08/2018

Nella Gazzetta Ufficiale del 24  luglio 2018 è stato pubblicato il decreto attuativo sul bonus pubblicità.

Il credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 e per quelli a partire dal 24 maggio e fino alla fine del 2017.

All’interno del decreto vengono definire regole, tempi e istruzioni per poter presentare domanda di accesso al bonus pubblicità e per beneficiare il credito d’imposta del 75%, importo che per le micro, piccole e medie imprese sarà pari al 90% dell’investimento incrementale.

Per presentare domanda ed ottenere il bonus sulla pubblicità incrementale bisognerà rispettare la scadenza del 22 ottobre e partirà da 22 settembre 2018 la possibilità di inviare la comunicazione telematica.

Rientrano tra i soggetti ammessi al bonus pubblicità le imprese e i lavoratori autonomi, indipendentemente da natura giuridica, dimensioni aziendali o regime contabile adottato nonché gli enti non commerciali.

Come già noto, l’agevolazione spetta esclusivamente per la pubblicità incrementale: per beneficiare del credito d’imposta è necessario che l’investimento superi almeno dell’1% l’importo di quello effettuato nell’anno precedente relativamente agli stessi mezzi di informazione (stampa online e cartacea, radio e tv).

È questo uno dei dettagli contenuti nel testo del provvedimento che di seguito si allega sotto.

In base a quanto previsto dal testo del decreto attuativo, la domanda per accedere al bonus pubblicità 2018 dovrà essere inviata entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Questo vuol dire che per gli investimenti effettuati nel 2018 la comunicazione telematica dovrà essere inviata entro il termine ultimo del 22 ottobre, a partire dal 22 settembre 2018.

A regime, invece, la scadenza per l’invio della domanda sarà fissata tra il 1° e il 31 marzo di ciascun anno.

All’interno della domanda bisognerà indicare le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del richiedente (azienda o lavoratore autonomo);
  • spesa complessiva degli investimenti effettuati o da effettuare durante l’anno (i costi dovranno essere esposti diversamente nel caso di investimenti su stampa periodica o online o su radio e tv);
  • costo complessivo degli investimenti effettuati negli anni precedenti sugli stessi mezzi di comunicazione;
  • indicazione della quota incrementale dell’investimento su ognuno dei due media (stampa e radio-tv) in percentuale ed in valore assoluto;
  • importo del credito d’imposta richiesto per ciascuno dei media.

 

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali potrà essere richiesto anche per campagne su giornali online.

Tuttavia, il testo del decreto attuativo dispone specifici vincoli sui requisiti richiesti all’investimento. Richiamando a quanto previsto dal decreto legislativo n. 70 del 15 maggio 2017, è stabilito che saranno ammessi al credito d’imposta quelli effettuati su giornali online per i quali risulti rispettata la seguente condizione:

in caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito.

Si tratta di un vincolo non previsto nel testo pubblicato dal Dipartimento Informazione ed Editoria tra maggio e giugno 2018 di seguito riportato e che rischia di compromettere il diritto alla fruizione del bonus per chi aveva già effettuato investimenti in campagne pubblicitarie online.

L’importo del credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Documenti allegati