LOCAZIONI BREVI: OBBLIGO NOTIFICA PORTALE ALLOGGIATI
05/12/2018
E' stato definitivamente approvato il decreto-legge n. 113 del 2018 (cosiddetto decreto “sicurezza”).
L’' articolo 19 bis del provvedimento chiarisce definitivamente ed inequivocabilmente l'applicabilità dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (obbligo di comunicare le generalità degli alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza) anche alle locazioni brevi (cfr. nostra circolare n. 206 del 2018).
Gli host che non effettueranno la comunicazione saranno sanzionati con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206 (articolo 17 Tulps).
Il testo della norma è il seguente:
Art 19-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
- L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
Il medesimo principio era già stato affermato dal Ministero dell'Interno in risposta ad un quesito di Federalberghi (cfr. nostra circolare n. 194 del 2015), ma permanevano alcune problematiche, in quanto l'articolo 109 del TULPS opera un generico riferimento ai “gestori di strutture di accoglienza non convenzionali”.
Il provvedimento, scaricabile sotto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.