FATTURA CON SCONTRINO: L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE
16/01/2019
In attesa che l'Agenzia delle Entrate pubblichi una circolare di riepilogo con tutte le indicazioni e le risposte fornite in tema di fatturazione elettronica, continuano i chiarimenti sul tema.
Nella risposta all'interpello 7 pubblicata oggi 16 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che " fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, deve escludersi che, dal 1° gennaio 2019, la c.d. “fattura con scontrino” possa avere forma analogica".
Ma andiamo con ordine. Nell'interpello è stato chiesto da un commerciante al minuto se la fattura a richiesta del cliente (cd.“fattura con scontrino”) debba essere necessariamente elettronica. Le Entrate hanno già fornito chiarimenti sull'e-fattura per albergatori e ristoratori nelle FAQ pubblicate sul sito istituzionale.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato come l’articolo 22 del decreto IVA preveda che «L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione». In assenza di fattura, i corrispettivi, per i quali sussiste l’obbligo di certificazione fiscale possono essere documentati, indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio
- della ricevuta fiscale
- dello scontrino fiscale.
L’Amministrazione finanziaria ha già precisato da tempo che:
- avendo la fattura funzione sostitutiva dei due documenti fiscali richiamati (scontrino oppure ricevuta fiscale) nei casi in cui ne è prescritta l’emissione, è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione. Ciò nella considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato;
- l’operatore economico che intende avvalersi della fatturazione differita potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari innanzi menzionati, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata.
In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite.
Le precisazione richiamate non risultano superate dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019 contenuto nella Legge di bilancio 2018. Infatti, la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano a trovare applicazione le regole ed i relativi chiarimenti precedenti con riferimento generale alla fatturazione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, deve escludersi che, dal 1° gennaio 2019, la c.d. “fattura con scontrino” citata dall’istante possa avere forma analogica.
Si ricorda che in merito alla compilazione dell'e-fattura, quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta.