NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO VIA PEC: VALIDO IL PDF

Decisione della Corte di Cassazione

05/05/2019

La notifica a mezzo Pec della cartella di pagamento è valida se il formato (pdf) usato ne consente l’integrità e l’immodificabilità del documento.

La notifica in Pdf è, quindi, legittima in quanto le firme digitali (“CAdES” e “PAdES”) sono entrambe ammesse ed equivalenti seppure con le due differenti estensioni “pdf” e  “.p7m”.

Questo è quanto emerge dalla recente sentenza della Suprema Corte  n. 6417/2019.

La società contribuente impugnava l’atto di pignoramento presso terzi notificato tramite posta elettronica certificata (Pec). In primo grado la CTP ha accolto il ricorso, mentre i giudici della CTR respingevano l’appello ritenendo non valida la notifica effettuata mediante Pec contenente il file della cartella con estensione “pdf” e non “.p7m”;, in quanto soltanto quest’ultima garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione eccependo in primis la validità della cartella di pagamento e della notifica mediante Pec della medesima cartella.

La decisione

La Suprema Corte ha ritenuto preliminarmente che l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non determina la nullità dell’atto impositivo, la cui esistenza non dipende dall’apposizione del sigillo quanto dal fatto che tale elemento sia riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tant’è che l’art. 25 del Dpr n. 602/1973 riconosce che la cartella deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale (Cass. n. 25773/2014).

In tema di notifica di un atto tramite Pec, la Corte, non accogliendo le motivazioni dei giudici di merito, ha ritenuto che l’irritualità della medesima non determina la nullità se la consegna dello stesso ha prodotto la sua conoscenza al soggetto destinatario e determinato il raggiungimento dello scopo legale. A tal proposito sovviene il disposto dell’art. 26, co 2, del Dpr n. 602/1973 che, rinviando al Dpr n. 68/2005, parla espressamente di notifica della cartella a mezzo Pec distinguendolo dalla mera copia informatica di documenti analogici.

I giudici di legittimità, nel rilevare l’equivalenza dei due tipi di firma digitale (CAdES”e PAdES) e la validità del formato in Pdf, hanno affermato che lo stesso principio si applica anche alla validità della firma per autentica della procura speciale per il giudizio in cassazione ex art. 83, comma 3, Cpc, rilevando che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento consente l’applicazione di istituti propri del diritto processuale anche alla disciplina tributaria.

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa a diversa sezione della stessa Commissione

Sul tema della notifica a mezzo Pec la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario. In base al disposto dell’art. 2719 codice civile, era onere del ricorrente disconoscere le copie analogiche della ricevuta Pec, in assenza del quale le copie cartacee valgono quali originali informatici; infatti le copie, seppur prive dell’attestato di conformità e non essendo state formalmente disconosciute, hanno la stessa efficacia probatorio dell’originale da cui sono estratte. E’ da ritenere inefficace il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica della notifica in forma esecutiva della sentenza allorché il ricorrente si sia limitato ad un disconoscimento non specifico ma generico.