FATTURA ELETTRONICA: ECCO LE NOVITA’ DAL 1° LUGLIO (SCATTANO LE SANZIONI)
17/06/2019
Fattura elettronica, si avvicina la data del 1° luglio 2019, giorno a partire dal quale cambia il termine di emissione e la disciplina sanzionatoria prevista nel caso di trasmissione tardiva al SdI.
Dopo i sei mesi di moratoria, che hanno consentito ai titolari di partita IVA di familiarizzare con la nuova modalità di fatturazione elettronica, a partire dal mese di luglio si cambia.
La fattura elettronica dovrà essere emessa entro il termine di 10 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni e scatteranno le sanzioni in caso di invio in ritardo.
Il 1° luglio 2019 sarà anche la data di avvio dell’obbligo di scontrino elettronico che inizialmente coinvolgerà esclusivamente i commercianti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Fattura elettronica, cosa cambia dal 1° luglio 2019: le novità sul termine di emissione
Si applicheranno a partire dal 1° luglio 2019 le modifiche al comma 2 ed al comma 4 dell’articolo 21 del DPR n. 633/1972 introdotte con il Decreto Legislativo n. 119/2018.
La prima grande novità è rappresentata dal termine per l’emissione della fattura elettronica. Se ad oggi i titolari di partita IVA hanno tempo fino alla scadenza della liquidazione IVA periodica, a partire dal mese di luglio la fattura elettronica dovrà essere emessa entro il termine di 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
In parallelo alle novità relative ai giorni a disposizione dei titolari di partita IVA per l’emissione delle fatture, entrerà in vigore dal 1° luglio anche la lettera g-bis, comma 2, articolo 21, del DPR IVA, il quale introduce tra gli elementi obbligatori anche:
“la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.”
Sanzioni fattura elettronica, termine moratoria dal 1° luglio 2019
La seconda novità rilevante che interesserà la fatturazione elettronica dal 1° luglio 2019 riguarderà la disciplina sanzionatoria in caso di emissione tardiva.
Per spiegare cosa cambia è bene partire da quanto previsto dal Decreto Legge fiscale collegato alla Manovra 2019, che al comma 1 dell’articolo 10 (Disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica), integrando quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha disposto che:
“Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019”
Le sanzioni richiamate dal decreto legislativo n. 127/2015 sono quelle previste dall’articolo 6 del Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 che, tra l’altro, prevedono nel caso di violazione degli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA una sanzione amministrativa compresa tra il 90 ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato.
Se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da 250 euro a 2.000 euro.
Fino al 30 giugno il periodo di moratoria ha consentirà ai titolari di partita IVA di sfuggire alle sanzioni per tardiva fatturazione, con l’emissione entro il termine di liquidazione dell’imposta, oppure di beneficiare della riduzione al 20% nel caso di emissione entro la liquidazione del periodo successivo.
Scarica sotto la Circolare dell'Agenzia delle Entrate