COMUNICAZIONE CLIENTI ALLOGGIATI PER SOGGIORNI INFERIORI ALLE 24 ORE
11/08/2019
In attesa che la legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53 (cosiddetto decreto "sicurezza bis") venga pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ed entrino in vigore le modifiche apportate dal Parlamento, ribadiamo che la disposizione contenuta nell’articolo 5, comma 1, in base alla quale, per i clienti che soggiornano per non più di 24 ore, la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate alla questura deve avvenire entro 6 ore dall’arrivo (anziché con immediatezza) sarà obbligatoria solo dopo 90 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di integrazione delle modalità di comunicazione con mezzi informatici o telematici.
Fino a tale data, la legge (articolo 109 Tulps, come modificato dalla legge di conversione del decreto sicurezza bis) consente di effettuare la comunicazione in tutti i casi, anche in caso di soggiorni inferiori a 24 ore, entro 24 ore dall’arrivo.
Ricordiamo però il decreto ministeriale 7 gennaio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 109 TULPS, stabilisce che, nel caso di soggiorni inferiori a 24 ore, la comunicazione attraverso il “portale alloggiati” debba essere effettuata “all’arrivo”, anziché entro 24 ore dall’arrivo. La disposizione rimane formalmente in vigore fino all’emanazione del nuovo decreto di integrazione delle modalità di comunicazione con mezzi informatici o telematici. Trattandosi però di un obbligo non previsto da norma primaria, nel caso di violazione e conseguente irrogazione di sanzione sussistono motivazioni per contestarne la legittimità.