LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: ECCO COME SARA'
04/11/2019
Dopo l’'ufficialità, per la «lotteria degli scontrini» arrivano anche le prime istruzioni operative per consumatori e commercianti. È l’Agenzia delle Entrate stessa, con il provvedimento del 31 ottobre 2019, a fornirle. In attesa che l’Agenzia delle Dogane definisca i dettagli su premi ed estrazioni, la data di avvio è fissata per il 1° gennaio 2020.
Prevista dalla legge di Bilancio 2017 (governo Gentiloni), la «lotteria» è stata più volte rinviata perché necessita dell’obbligo degli scontrini elettronici, che scatterà appunto solo dal 1° gennaio (mentre è in vigore già dal luglio scorso per chi ha un volume di affari superiore ai 400 mila euro). La lotteria, già sperimentata con alterni risultati in alcuni Paesi (Portogallo, Slovacchia, Malta), dovrebbe spingere tra le altore cose i consumatori a pagare con moneta elettronica.
Ecco le novità e cosa devono sapere consumatori e commercianti.
I consumatori per partecipare alla «lotteria degli scontrini» dovranno essere in possesso di un «codice lotteria» (e non come ipotizzato all’inizio del semplice codice fiscale). Il codice sarà da richiedere sul «portale della lotteria», che ancora non è disponibile. Con il codice alla mano si dovrà comunicare al commerciante l’intenzione di voler partecipare alla lotteria prima dell’emissione dello scontrino elettronico (che non servirà conservare al fine della potenziale vincita).
Il commerciante, che deve aver adattato il registratore telematico entro il 13 dicembre 2019, venuto in possesso del «codice lotteria» del cliente che vuole partecipare alla lotteria, dovrò trasmettere i dati (anche tramite i servizi online) all’Agenzia delle Entrate. Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera i registratori telematici genereranno il record composto da tutti gli scontrini corredati di codice lotteria dei clienti.
Ricordiamo che i registratori di cassa telematici, così come anche la procedura web gratuita disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere configurati di modo da consentire, anche mediante lettura ottica, l’acquisizione del codice lotteria rilasciato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione commerciale, ovvero all’atto di effettuazione dell’operazione. Sono esclusi, fino al 30 giugno 2020, i soggetti già tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, come medici e farmacie.
Scarica sotto il prvvedimento dell'Agenzia delle Entrate