INPS: SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI

Ecco i chiarimenti

15/04/2020

L'INPS ha fornito indicazioni in ordine alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi prevista dal decreto-legge n. 9 del 2020.

Nel rinviare alla lettura integrale del documento dell’istituto (da scaricare sotto) si evidenziano di seguito gli aspetti di particolare interesse.

Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi, i committenti e i liberi professionisti obbligati alla gestione separata.

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 e, dal 2 marzo 2020 al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso sono sospesi i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Nella sospensione contributiva è compresa la quota a carico dei lavoratori. Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, conseguentemente, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a loro carico sia quella a carico del lavoratore.

È previsto l'obbligo di riversamento all'istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Deve intendersi sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione notificati prima dell'inizio dell'emergenza, se il termine in questione sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali.

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Entro le stesse decorrenze dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall'INPS la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31 maggio 2020. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del citato articolo, sono effettuati in unica soluzione entro il 10 giugno 2020, senza applicazioni di sanzioni e interessi.

Alle aziende con dipendenti sarà attribuito il codice di autorizzazione "7L", che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Questo codice verrà attribuito anche ai soggetti che gestiscono imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.

Documenti allegati