DPCM 17 MAGGIO 2020: NUOVE DISPOSIZIONI

Ecco una prima sintesi e la possibilità di scaricarlo

17/05/2020

E’ stato diramato il DPCM del 17 maggio 2020, che attendevamo.

Ecco una sintesi degli articoli che riguardano le nostre categorie:

Articolo 1

Punto dd) Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza personale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più tempo del necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti e dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contaggio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza Stato Regioni in particolare si fa riferimento all’allegato 10 e all’allegato 11.

Punto ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie)sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori ed individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre i rischi di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza Stato Regioni in particolare si fa riferimento all’allegato 10. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento, che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Punto gg) le attività inerenti i servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori ed individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre i rischi di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza Stato Regioni in particolare si fa riferimento all’allegato 10. Resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del DPCM 26 aprile 2020.

Punto mm) regola in modo articolato gli stabilimenti balneari.

 

Potrete trovare gli allegati 10 e 11 e 16 aggiornato e tutta la cartellonistica cliccando QUI pronta per domani

Si allega sotto il DPCM e il file degli allegati rimandandovi alla lettura.

Documenti allegati