ORDINANZA RIAPERTURE DEL 17 MAGGIO 2020 PRESIDENTE DELLA REGIONE
18/05/2020
Si allega, da scaricare sotto, l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 23 del 17 maggio 2020 che prevede come previsto la riapertura di molte attività.
Si segnala in particolare l'ARTICOLO 13 per le attività del terziario che riportiamo:
Nell’ambito del territorio regionale, in considerazione del valore calcolato dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) pari a 0,24 e fino a che questo non superi la soglia di 0,50, sulla base della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, che certifica la compatibilità dello svolgimento delle attività meglio descritte a seguire con l’andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. dd), ee) e gg) del DPCM 17 maggio 2020, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020 ed allegate al richiamato DPCM (All. 17), a decorrere dal 18 maggio 2020 è consentita l’apertura delle attività di:
a) commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari);
b) servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
c) Attività turistiche relative alla balneazione;
d) Strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta, alloggi in agriturismo;
e) Commercio al dettaglio;
f) Commercio al dettaglio su aree pubbliche ( mercati, fiere e mercatini degli hobbisti );
g) Uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi;
h) Manutenzione del Verde;
i) attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
j) tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore.