BONUS VACANZE: COME FUNZIONA, GUIDA OPERATIVA

Spiegato dall'Agenzia delle Entrate

18/06/2020

L’'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni per richiedere e utilizzare il Bonus vacanze, previsto dall’articolo 176 del decreto legge Rilancio

L’agevolazione, rivolta ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40 mila euro, è destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast che aderiscano all’iniziativa accettando il “bonus”.

Requisiti per l’accesso all’agevolazione

L’agevolazione consiste in un credito fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi

L’agevolazione è riconosciuta ai nuclei familiari aventi un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro.

Nel caso di nuclei familiari composti da più di due persone la misura massima dell’agevolazione è di 500 euro. La misura massima dell’agevolazione è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Modalità di accesso all’agevolazione

La richiesta di accesso all’agevolazione è effettuata, a decorrere dal 1° luglio 2020, da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l’applicazione per dispositivi mobili denominata IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A., accessibile mediante l’identità SPID o mediante la Carta di identità elettronica (CIE) in conformità alle indicazioni, rispettivamente, di AgiD sull’utilizzo di SPID e del Ministero dell’Interno sull’utilizzo della CIE.

PagoPA S.p.A., attraverso un servizio di cooperazione applicativa messo a disposizione dall’INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e restituisce al richiedente un messaggio contenente l’esito della richiesta.

In caso di esito positivo della verifica PagoPA S.p.A. genera un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto. PagoPA S.p.A., mediante un servizio in cooperazione applicativa, invia all’Agenzia delle entrate il predetto codice univoco, l’importo massimo dell’agevolazione spettante e i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare, ai fini delle successive verifiche in merito alla fruibilità dello sconto e della detrazione.

In esito alla corretta acquisizione dei predetti dati, l’Agenzia delle entrate conferma al richiedente, per il tramite dell’applicazione, il riconoscimento dell’agevolazione, comunicando il codice univoco ed il QR-code nonché l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile.

Se dalla verifica emerge che non risulta presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, il richiedente viene informato della necessità di presentare la relativa DSU e, una volta effettuato tale adempimento, di ripresentare la richiesta di accesso all’agevolazione.

Modalità di fruizione dello sconto e della detrazione

Lo sconto è utilizzabile nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti, in ambito nazionale, dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva, alle condizioni previste dall’articolo 176, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Lo sconto fruibile è pari all’80% del valore massimo dell’agevolazione attribuita oppure all’80% del corrispettivo dovuto, se quest’ultimo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione attribuita. Il restante 20% del valore massimo dell’agevolazione attribuita (o del corrispettivo dovuto, se inferiore) può essere detratto dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l’anno d’imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale.

Lo sconto e la detrazione sono utilizzabili dal componente del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.

Al momento del pagamento, presso il fornitore, dell’importo dovuto, il componente del nucleo familiare comunica al fornitore il codice univoco, o esibisce il QR-code.

Al fine di poter procedere all’applicazione dello sconto, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile mediante l’identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Con la stessa procedura web il fornitore dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di essere un’impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Attraverso la procedura web, sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia delle entrate da PagoPA S.p.A., il fornitore verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile.

In caso di esito positivo della verifica il fornitore conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto. Da questo momento, l’operazione non può essere annullata, l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, anche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima consentita.

Recupero dello sconto effettuato

A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, senza l’applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (516 mila euro, elevabile in alcuni casi a 700 mila euro). A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni, pena lo scarto del modello F24. Con successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre a decorrere dal giorno successivo alla conferma dello sconto, il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile mediante l’identità SPID, le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma.

 Scarica sotto la Circolare dell'Agenzia delle Entrate e e la GUIDA AL BONUS VACANZE

Documenti allegati