CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA: PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In attesa di ulteriori chiarimenti.

02/07/2020

Modalità di attuazione delle disposizioni in tema di cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020.

Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, come già noto, i decreti “Cura Italia” e “Rilancio” riconoscono alcuni crediti d’imposta per:

  • botteghe e negozi ( art. 65 decreto “Cura Italia”);
  • canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del decreto “Rilancio”);
  • l’adeguamento degli ambienti di lavoro ( art. 120 del decreto “Rilancio”);
  • la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ( art. 125 del decreto “Rilancio”).

A tale proposito, l’articolo 122 del citato decreto “Rilancio” prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei suindicati crediti d’imposta possano, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Tanto premesso, al fine di rendere applicabile la disciplina in argomento, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 1° luglio 2020, vengono definite le modalità attuative, comprese quelle relative all'esercizio dell’opzione, con riferimento alla cessione dei crediti riguardanti solamente botteghe e negozi (art. 65 decreto “Cura Italia”) e canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del decreto “Rilancio”).

Al riguardo, il Provvedimento in esame stabilisce che la comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta può essere effettuata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del portale web dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Con successivo provvedimento, rende noto l’Agenzia, saranno definite le modalità per consentire l’invio della comunicazione anche avvalendosi di un intermediario.

Il Provvedimento dispone che la comunicazione debba essere redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione finanziaria (che si allega per opportunità, insieme alle relative istruzioni), indicando i dati che, a pena d’inammissibilità, deve contenere.

I cessionari devono utilizzare i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente, come previsto dalla norma, e, nel caso in cui i cessionari intendano utilizzare i crediti in compensazione, il provvedimento stabilisce che:

a) il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato;

c) non si applica il limite massimo di 700 mila euro, previsto per la compensazione dei crediti di imposta e dei contributi, e quello di 250 mila euro, previsto per l’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, pro tempore vigenti.

I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, attraverso le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

In linea con il dettato normativo, il Provvedimento in esame stabilisce che la quota dei crediti d’imposta ceduti che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti. In tale caso, la comunicazione della cessione, a pena d’inammissibilità, deve avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. A sua volta, il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario.

Il Provvedimento precisa che restano fermi i poteri dell’amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all'accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari che hanno comunicato la cessione. In particolare, verrà verificato:

  • in capo al beneficiario originario, l’esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, la corretta determinazione dell’ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui venga riscontrata la mancata sussistenza dei requisiti, si procederà al recupero del credito nei confronti del beneficiario originario;
  • in capo ai cessionari, l’utilizzo del credito in modo irregolare o in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione.

Infine, l’Agenzia delle Entrate rende noto che, con successivi provvedimenti, saranno definite le modalità per la comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Sotto è possibile scaricare il modulo con le stuzioni per la compilazione per comunicare all'Agenzia la cessione.

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