DECRETO LEGGE AGOSTO - ECCO LE NOVITA' PER I PROSSIMI MESI

Approvato dal Governo

08/08/2020

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 7 agosto 2020, ha approvato – salvo intese tecniche - un decreto-legge recante nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nel riservarci di illustrare e commentare analiticamente il provvedimento dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, segnaliamo alcune disposizioni di particolare interesse.

integrazione salariale e cassa integrazione in deroga o assegno ordinario

Il ricorso all’integrazione salariale (assegno ordinario o cassa integrazione in deroga) a fronte di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 è prorogato per diciotto settimane (9+9). Le ulteriori settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

I datori di lavoro che presentano domanda per gli ulteriori periodi di integrazione versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al 1° gennaio 2019.

sgravio per le aziende che non ricorrono all’integrazione salariale

Ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale sopra descritti e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato o stagionali

L’esonero contributivo è riconosciuto sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

agevolazioni contributive per le aree svantaggiate

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale, una agevolazione pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

licenziamenti collettivi e individuali

Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali sopra richiamati resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Alle medesime condizioni di cui sopra è preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604.

Le preclusioni e le sospensioni sopra elencate non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

indennità per lavoratori stagionali

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto è riconosciuta onnicomprensiva pari a 1.000 euro.

indennità per lavoratori a tempo determinato

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;

c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

proroga delle indennità NASpI e DIS-COLL

Le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione sia terminato nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

contratti a termine – proroga in assenza di causale

I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato potranno essere rinnovati o prorogati per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, senza indicare la causale, entro il 31 dicembre 2020 e ferma restando la durata massima di ventiquattro mesi.

contratti a termine – abolizione della proproga automatica

Viene abrogata la disposizione che aveva previsto la proroga automatica dei contratti a tempo determinato e di apprendistato per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

credito di imposta per attività in locazione o affitto di azienda

Il credito d’imposta in favore dei soggetti che non sono proprietari dell’immobile in cui si svolge l’attività, che l’articolo 28 del decreto legge “Rilancio” ha previsto per i mesi di marzo, aprile e maggio, viene esteso al mese di giugno.

Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, per le quali il decreto “Rilancio” aveva previsto il credito per i mesi di aprile, maggio e giugno, viene esteso al mese di luglio.

Si rammenta che il credito d’imposta, pari al sessanta per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione e al trenta per cento dell’ammontare mensile del canone per l’affitto di azienda, spetta a condizione che il beneficiario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

abolizione seconda rata IMU

Sono esentati dalla seconda rata IMU relativa all’anno 2020, tra gli altri:

 gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

 gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, con le relative pertinenze, e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

tax credit per la riqualificazione delle strutture ricettive

Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83 è riconosciuto, nella misura del 65% per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.

Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta, oltre alle imprese alberghiere, anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, le strutture termali (di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323), queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta.

Per l’attuazione della disposizione è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Si rammenta che in occasione dei cinque bandi che si sono svolti in passato (relativi agli investimenti effettuati negli anni 2014 – 2018) il volume delle richieste non ha mai raggiunto tale livello (il punto più alto si è toccato con il bando 2019, relativo agli investimenti del 2018, che registrò la presentazione di 2.537 istanze, per complessivi 147,8 milioni di euro).

proroga moratoria per le PMI

La moratoria prevista dall’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogata dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Per le imprese già ammesse alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

Per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista dall’articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, è prorogata sino al 31 marzo 2021.

aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese in difficoltà

Gli aiuti previsti dagli articoli da 54 a 60 del decreto legge n. 34 “rilancio” possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

 non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure

 non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure

 non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

contributo a fondo perduto per attività economiche nei centri storici

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno cinque volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore aquello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ammontare del contributo non può essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

fondo per la filiera della ristorazione

E’ previsto un contributo a fondo perduto in favore delle imprese in attività con codice ATECO 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019.

rateizzazione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi durante il periodo di lockdown (imposta sul valore aggiunto, ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali a marzo, aprile e maggio) possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il versamento del restante cinquanta per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

proroga del secondo acconto per soggetti ISA

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La proroga si applica applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

aiuti di Stato

L’applicazione di gran parte delle agevolazioni in argomento, così come di quelle previste dai precedenti decreti, è subordinata al rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) / 1863.

Si rammenta, in particolare, che la misura massima complessiva dell’aiuto (riferita ai vari istituti) non può superare 800.000 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti.