ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO STRUMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Circolare INPS su come fruire dell'esonero

21/09/2020

L’INPS, con circolare n. 105/2020, fornisce indicazioni in ordine all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione, previsto dall’articolo 3, D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto “Agosto”).

Come è noto, l’art. 3 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del D.L. “Agosto”.

Con apposito messaggio l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione dell’esonero, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle mensilità di maggio e giugno 2020, siano state fruite le tutele di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020.

Ai fini della verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento dell’esonero in trattazione (ossia la fruizione degli ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno 2020) è necessario fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale.

Conseguentemente, l’importo dell’esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale COVID nei mesi di maggio e giugno.

Qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, non potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19.

Sarà possibile accedere all’esonero - e fruire degli eventuali periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge n. 18/2020 - per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di tali strumenti:

  • in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020);
  • in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13 luglio. Tale possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

La scelta di fruire dell’esonero contributivo o dei nuovi strumenti di integrazione salariale dovrà essere operata dal datore di lavoro per singola unità produttiva.

Le previsioni normative non precludono, invece, la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in trattazione, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19

Assetto e misura dell’esonero

L’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche - al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L’importo dell’agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno. Tale importo può essere fruito fino al 31 dicembre 2020 per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.

L’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.

La quota di esonero mensilmente fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta. Pertanto, l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.

Condizioni di spettanza dell’esonero

  • rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006;
  • rispetto del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 14 del Decreto “Agosto” per tutto il periodo di fruizione dell’esonero.

L’esonero necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea ed o è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Elementi di ulteriore approfondimento sono disponibili nei documento allegato sotto.

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