LINEE GUIDA DELLE REGIONI. NUOVA VERSIONE 31 MARZO 2022

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Eccone una sintesi ed il provvedimento

04/04/2022

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, l’ordinanza del Ministro della Salute, adottata ai sensi dell’articolo 10 -bis, del DL 52/2021, contenente, in allegato, le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, che si applicheranno dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
L’ordinanza precisa che le attività economiche e sociali devono esercitarsi nel rispetto delle Linee guida allegate all’ordinanza che hanno ridotto e semplificato le misure di prevenzione.


Principi di carattere generale
Le linee guida contengono, anzitutto, i seguenti principi di carattere generale che devono essere applicati, adattandoli al contesto, a tutte le specifiche attività economiche e sociali:
- Informazione: predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
- Certificazione verde COVID-19: obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
- Protezione delle vie respiratorie: uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
- Igiene delle mani: messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
- Igiene delle superfici: frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
- Aerazione: Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi.

RISTORAZIONE E CERIMONIE
La sezione è stata riorganizzata con l’eliminazione di molti paragrafi e della scheda che in precedenza era prevista per le “Cerimonie”.
 Non è più richiesto l’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno prenotato;
 Non vi è più il riferimento alla consultazione on line del menu, agli esercizi che non dispongono di posti a sedere, alla consumazione al banco né alla postazione dedicata alla cassa.
Viene confermata l’applicazione delle misure di prevenzione ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, nonché per l’attività di catering e per i banchetti, nell’ambito di cerimonie.
Inoltre, viene confermato che:
- gli esercizi che somministrano pasti privilegino l’accesso tramite prenotazione, restando comunque consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
- tutti gli esercizi dispongano i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);
- tutti gli esercizi privilegino l’utilizzo degli spazi esterni nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
- si possono organizzare buffet, anche self service, con modalità organizzative che evitino assembramenti;
- i clienti devono indossare la mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, in ogni occasione in cui non siedono al tavolo. Tale obbligo vale anche per i lavoratori;
- devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche;
- devono essere mantenute porte, finestre e vetrate aperte a meno che le condizioni meteo o altre situazioni di necessità non lo consentano (confermate anche le indicazioni per gli impianti di condizionamento);
- sono consentite le attività ludiche alle medesime condizioni precedenti (uso della mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, igienizzazione delle mani e delle superfici di gioco, distanza di sicurezza tra i giocatori ed i tavoli).

SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI
 Non è più richiesto l’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno prenotato;
 Non vi è più il riferimento alla postazione dedicata alla cassa, all’obbligo di mantenere almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, né di assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni di almeno 10 mq per ogni ombrellone e tra le attrezzature di almeno 1 mt;
 Non sono più previste limitazioni alle attività ludico-sportive ed agli sport, sia individuali che di squadra, che si svolgono in spiaggia.
La scheda conferma che le indicazioni ivi riportate vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l’attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.
Viene confermato, altresì, che:
- sia privilegiato l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione;
- siano favorite modalità di pagamento elettroniche;
- vengano riorganizzati gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone;
- siano predisposti, se possibile, percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
- si proceda, se possibile, all’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde;
- vi sia una regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, nonché delle attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni.

ATTIVITÀ RICETTIVE

Indicazioni di carattere generale:
 Non è più indicato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e della differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture;
 Non vi è più il riferimento alla postazione dedicata alla reception ed alla cassa;
 Non è più richiesto l’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno alloggiato.
La scheda conferma che:
- tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.
Viene, inoltre, confermato che:
- il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi;
- occorre favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online;
- l’utilizzo degli ascensori deve consentire il rispetto della distanza interpersonale;
- occorre frequentemente igienizzare tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni.

Strutture turistico-ricettive all’aria aperta:
 Vengono eliminate, in particolare, la disposizione inerente l’obbligo di posizionare i mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte , camper ) all’interno di piazzole delimitate, garantendo il distanziamento tra i vari equipaggi di i) almeno 3 metri tra i due ingressi delle unità abitative, qualora frontali e ii) almeno 1,5 metri nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
- Viene confermata la disposizione relativa ai servizi igienici ad uso comune per i quali sono introdotti interventi di igienizzazione da effettuare almeno 2 volte al giorno. Inoltre, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la igienizzazione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno.

PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE
La sezione elimina molte delle disposizioni stabilite nella precedente versione delle Linee Guida ed elimina, altresì, totalmente la suddivisione in sotto-sezioni “Piscine termali” e “Centri benessere” prevendo che le indicazioni si applicano alle piscine termali ad uso collettivo, ai centri benessere e alle diverse attività praticabili in tali strutture.
Indicazioni di carattere generale:
Non vi sono più riferimenti dispositivi per quanto concerne:
 l’elenco delle presenze;
 la dotazione di barriere fisiche nelle postazioni reception e cassa;
 il distanziamento tra gli ombrelloni;
 il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere.
Nella presente versione aggiornata si prescrive che venga evitato l’uso promiscuo di oggetti e biancheria.
Vengono, inoltre, confermate le seguenti misure:
- privilegiare l’accesso tramite prenotazione;
- pianificare l’attività per evitare code e assembramenti e, se possibile, organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
- favorire il pagamento elettronico;
- organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro;
- igienizzare le aree comuni, i servizi igienici, gli spogliatoi; cabine, docce, ecc.
Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco):
Vengono confermate pressoché tutte le misure previste nelle precedenti Linee Guida.
Tuttavia, viene ridotta ad 1 metro la distanza interpersonale, se non è indossata la mascherina, nelle stanze/ambienti ad uso collettivo.
Inoltre, non è più previsto il divieto di accesso ad ambienti caldo-umidi (es. bagno turco).
Nelle Linee Guida aggiornate, infatti, è stabilito che per l’utilizzo di ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco, stufe, grotte), dovrà essere previsto un accesso con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sia gli ambienti caldo-umidi, sia gli ambienti con caldo a secco (es. sauna) devono, inoltre, essere sottoposti a ricambio d’aria naturale e igienizzazione prima di ogni turno.

SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)

Nel documento aggiornato vengono eliminate le indicazioni relative a:
 l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione;
 l’elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni;
 limitazioni alla permanenza dei clienti in ordine al tempo ed alla capienza;
 possibilità di delimitare con barriere fisiche l’area di lavoro;
 per i centri massaggi e centri abbronzatura, l’obbligo di organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare almeno 1 metro di distanza;
 l’obbligo di lavare la biancheria con acqua calda o con candeggina.
Le disposizioni confermate, invece, riguardano:
- il distanziamento di almeno 1 metro, sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti, tramite la riorganizzazione degli spazi, laddove possibile;
- la possibilità per l’utenza, previa igienizzazione delle mani, di consultare riviste, quotidiani e materiale informativo;
- l’obbligo, sia per l’operatore che per il cliente, durante il tempo necessario all’espletamento della prestazione, se distanti meno di 1 metro, indossare la mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- un’adeguata igienizzazione delle superfici di lavoro prima di un nuovo cliente e un’adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori;
- favorire le modalità di pagamento elettroniche;
- la possibilità di praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi;
- un’adeguata aerazione della doccia abbronzante, nonché la pulizia e la disinfezione della tastiera di comando, tra un cliente e l’altro;
- evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, che devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e l’altro.

COMMERCIO

COMMERCIO AL DETTAGLIO
Nella presente scheda non viene confermata la disposizione relativa alla possibile dotazione di barriere fisiche nelle postazioni dedicate alla cassa.
Sono invece confermate le seguenti misure:
- regolare l’accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il distanziamento di almeno 1 metro;
- obbligo di disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
- favorire modalità di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (MERCATI E MERCATINI DEGLI HOBBISTI)
Nella presente scheda non risultano eliminate particolari misure di prevenzione, stante la vigenza dei principi generali esposti in Premessa.
Tra le misure confermate, inoltre, si segnalano le seguenti:
- riorganizzare gli spazi per consentire l’accesso in modo ordinato, eventualmente contingentando gli ingressi, al fine di evitare code e assembramenti;
- garantire maggior distanziamento dei posteggi ampliando, laddove possibile, l’area mercatale
- per ogni posteggio garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
Inoltre, viene ribadito che, qualora non ci siano ulteriori spazi da destinare all’area mercatale e non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa.

SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ
Nella presente scheda risultano eliminate le seguenti indicazioni:
 consentire l’accesso a un solo accompagnatore per bambino;
 calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree, per evitare assembramenti;
 la dotazione di barriere fisiche nella postazioni dedicata alla cassa.
Permangono, invece, le seguenti indicazioni:
- riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, al fine di evitare code e assembramenti di persone, se possibile, organizzando percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
- privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni;
- favorire modalità di pagamento elettroniche;
- garantire la regolare igienizzazione degli ambienti;
- adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce) e utilizzare, ove previsto dalla normativa vigente, l’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani;
- rimangono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché venga indossata la mascherina, se previsto dalla normativa vigente; vengano igienizzate le mani e le superfici di gioco, venga rispettato il distanziamento di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti;
- il divieto di utilizzo delle apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate.

 

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