SARDEGNA ZONA GIALLA DAL 17 MAGGIO 2021
14/05/2021
Da LUNEDI' 17 MAGGIO 2021 la Sardegna è ZONA GIALLA vi indichiamo sotto le norme da seguire in base al DPCM del 2 marzo 2021, al Decreto Legge 52 del 24 aprile 2021 e le Linee Guida delle Regioni del 28 aprile 2021.
Per il settore della somministrazione si raccomanda un'attenta lettura del combinato dell'articolo 27 del DPCM e dell'art. 4 del DL 52 soprattutto nella parte che riguarda le attività "esclusivamente all'aperto" e la modifica apportata dal Ministero degli Interni attraverso la circolare del 7 aprile 2021 dove consente all’interno della zona gialla, a tutti gli esercizi che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, di effettuare la vendita per asporto fino alle ore 22:00, secondo quanto previsto, in generale, per tutte le attività dei servizi di ristorazione.
Per qualsiasi dubbio siete pregati di contattarci.
Art. 9. DPCM 2 Marzo 2021
Misure relative agli spostamenti in Zona gialla
- Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Art. 20 DPCM 2 Marzo 2021.
Attività di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento
- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
- Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.
Art. 26. DPCM 2 Marzo 2021
Attività commerciali
- Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11.
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Art. 4. DL 52 del 24 aprile 2021
Attività dei servizi di ristorazione
- Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
- Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
EVIDENZIAMO L'OBBLIGO IN BASE ALLE LINEE GUIDA DELLE REGIONI DI ESPORRE CARTELLI IN PIU' LINGUE.
I CARTELLI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE E POSSONO VENIR RICHIESTI PRESSO I NOSTRI UFFICI
scarica sotto il vademecum PUBBLICI ESERCIZI
Art. 28.
Attività delle strutture ricettive
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.
I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
a) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
b) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
c) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
d) l’accesso dei fornitori esterni;
e) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
f) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
g) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.