INGRESSI IN ITALIA E INFORMAZIONI AI TURISTI
18/05/2021
A seguito di numerose richieste pervenute ai nostri uffici specifichiamo che in vista della scadenza della validità della precedente ordinanza del 29 aprile 2021, il Ministro della salute ha emanato una nuova ordinanza che regolamenta l’ingresso in Italia ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2.
Per coloro che fanno ingresso dagli Stati e territori dell’Elenco C dell’allegato 20 del dpcm 2 marzo 2021 (Paesi dell’Unione Europea, Norvegia, Liechtenstein, Islanda, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, nonché Israele e Regno Unito) si prevede l’obbligo di presentare al vettore o a chi sia addetto ai controlli la certificazione verde prevista dall’articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 52 del 2021, da cui risulti di essersi sottoposti, nelle 48 ore precedenti, a test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Non è più previsto l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per cinque giorni.
In assenza di tale certificazione, scatterà l’obbligo di isolamento fiduciario di dieci giorni, con effettuazione di test a mezzo di tampone al suo termine.
Tali disposizioni, in assenza di insorgenza di sintomi da Covid-19, non trovano applicazione in alcuni casi indicati dall’articolo 51, comma 7, del dpcm 2 marzo 2021, ovvero, ad esempio, per il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto, per gli spostamenti da San Marino e dal Vaticano, per i soggiorni non superiori a 120 ore per motivi di lavoro, salute o urgenza, per transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore, eccetera.
Per gli ingressi dagli altri Paesi degli elenchi D ed E dell’allegato 20 del dpcm 2 marzo 2021, ovvero tutti gli altri Paesi esteri tranne Vaticano e San Marino, l’ordinanza prevede l’obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, la certificazione di essersi sottoposto nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone e risultato negativo. In assenza di insorgenza di sintomi da Covid-19, l’obbligo non sussiste in alcuni casi, tra cui per il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto, per i soggiorni non superiori a 120 ore per motivi di lavoro, salute o urgenza, per transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore, eccetera.
Per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni precedenti all’ingresso in Italia, in Stati e territori di cui agli elenchi D ed E dell’allegato 20 del predetto decreto, il periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria è rideterminato in dieci giorni, con l’obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al termine dello stesso.
In relazione agli ingressi dal Brasile, l’ordinanza ha confermato il divieto generale di ingresso, salvo alcune eccezioni.
Per gli ingressi da tutti i Paesi (esclusi San Marino e Vaticano), è confermato l’obbligo di compilazione del modulo di localizzazione digitale, in sostituzione dell’autodichiarazione cartacea, che continuerà a poter essere utilizzata in caso di impedimenti tecnologici.
La seconda ordinanza del Ministro della Salute, valida fino al 30 ottobre 2021, prevede che i voli Covid tested-che consentono l’ingresso in Italia senza dover eseguire il periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, quando prescritto, possono essere attivati anche da Canada, Giappone, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti, verso gli aeroporti di Roma-Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli e Venezia.
Si ribadisce che non spetta al gestore della struttura ricettiva verificare la provenienza del cliente, l’eventuale assoggettamento a misure prescrittive o il loro rispetto.
Si consiglia inoltre la consultazione del sito VIAGGIARE SICURI dell'ENIT che è stato appena aggiornato CLICCA QUI