OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE IMPRESE CHE HANNO RICEVUTO CONTRIBUTI PUBBLICI NEL 2021

Pubblicazione dei dati entro il 30 giugno 2022

03/06/2022

L'’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017 n. 124, modificata dall’articolo 35 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, dispone alcuni obblighi di trasparenza per coloro che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.

I soggetti iscritti nel Registro delle imprese (società di capitali, società di persone, ditte individuali esercenti attività di impresa, società cooperative) pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati. Tale obbligo non sussiste per contributi di valore inferiore ai 10.000,00 (diecimila euro).

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui sopra mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

L'inosservanza agli obblighi di pubblicazione previsti dai commi 125 e 125 bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Con l’art. 1, comma 28-ter e l’art. 3-septies del decreto-legge n. 228 del 2021 sono stati prorogati i termini per l’applicazione delle sanzioni relative agli obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche nei seguenti termini:
- le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021 (riferite alle erogazioni ricevute nell’anno 2020), si applicano dal 1° luglio 2022 (art. 1, comma 28-ter);

- le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2022 (riferite alle erogazioni ricevute nell’anno 2021), si applicano dal 1° gennaio 2023 (art. 3-septies).

Qualora siate sprovvisti di sito internet mettiamo a disposizione il nostro sito per adempiere alla pubblicazione, come già è avvenuto lo scorso anno.

Precisiamo, inoltre, che se ci fossero imprese che non avessero ancora pubblicato le Erogazioni pubbliche ricevute nel 2020 (anch’esse in scadenza il 30 giugno 2022 causa proroghe), possono contattare i nostri uffici.

ATTENZIONE: QUESTO ADEMPIMENTO NON E' DA CONFONDERE CON L'OBBLIGO DI AUTODICHIARAZIONE DA FARE  ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2022 E DI CUI VI ABBIAMO DATO GIA' NOTIZIA QUI.

Ennesimo adempimento inutile che farà perdere tempo a imprenditori e professionisti.

Per informazioni contattare i nostri uffici:

Nuoro 0784 30470 email: nuoro@confcommercio.it

Ogliastra 3284772413 ogliastra@ascom.nuoro.it

Macomer 0785 72900 macomer@ascom.nuoro.it