OBBLIGO GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO
16/09/2021
Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 16 settembre 2021, ha approvato un decreto-legge recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Rispetto alle bozze nella versione in Gazzetta Ufficiale risultano alcuni cambiamenti soprattutto per le aziende con meno di 15 dipendenti.
OBBLIGO DI GREEN PASS
Al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19.
L’obbligo riguarda anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.
DECORRENZA E DURATA
L’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre e sarà in vigore sino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza.
LAVORATORI PRIVI DI CERTIFICAZIONE
I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono da considerarsi assenti ingiustificati fino alla presentazione del della certificazione al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.
Per la aziende con meno di 15 dipendenti (art. 3 punto 7): dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al
comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro
stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta,
e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
CONTROLLI
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni». Per i lavoratori esterni, la verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.
VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE
In considerazione dell’approssimarsi della scadenza del 15 ottobre 2021, si ritiene opportuno rammentare che la certificazione verde Covid-19 per vaccinazione è valida a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di somministrazione della prima o unica dose di vaccino e fino alla data della seconda dose, se prevista.
L’articolo 5 del decreto-legge n. 127 ha previsto che, per le persone guarite dal Covid, la certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino.
Il Governo ha preannunciato che, con un distinto provvedimento, sarà prolungata a 72 ore la validità dei certificati verdi connessi a test antigenici molecolari (attualmente, il green pass è disponibile per chi è risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti).
COSTO DEI TAMPONI
Il costo dei tamponi NON è a carico dei datori di lavoro.
Le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati. Viene istituito un fondo destinato a finanziare l'esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
SANZIONI
A livello sanzionatorio è previsto:
- per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, la sanzione pecuniaria da € 600,00 ad € 1500,00;
- per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da € 400 ad € 1000,00.
Scarica sotto il DL appena pubblicato in GAZZETTA UFFICIALE