TAX CREDIT LIBRERIE - PRESENTAZIONE ISTANZE

Scade il 29 ottobre 2021

23/09/2021

Come noto, la Legge di Bilancio per il 2018 riconosce un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, contraddistinti con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1, nella misura massima di 20.000 euro, per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, e di 10.000 euro per gli altri esercenti Come stabilito dal Decreto attuativo della disciplina di favore, per poter accedere al beneficio, è necessario che l’esercente: - abbia la sede legale nel territorio dello Spazio economico europea; - sia soggetto alla tassazione in Italia, per effetto della residenza fiscale, oppure per la presenza di una stabile organizzazione in Italia; - abbia sviluppato, nel corso dell’esercizio finanziario precedente, ricavi derivanti dalla cessione di libri, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati. Ora, il Ministero della Cultura, con avviso pubblicato sul proprio portale web, ha reso noto che è possibile presentare domanda per il riconoscimento del credito di imposta in parola, riferito all’anno 2020, fino alle ore 12:00 del 29 ottobre 2021, collegandosi al portale web:
https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/
Si precisa che il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati nell’anno 2020 - con riferimento al singolo punto vendita dove si svolge la medesima attività - a titolo di IMU, TASI e TARI, nonché imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, spese per locazione, spese per il mutuo e contributi previdenziali e assistenziali riguardanti il personale dipendente.

Si ricorda, infine, che il credito d'imposta in parola non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel rispetto dei Regolamenti europei in materia di aiuti “de minimis”, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo le modalità e i termini definiti con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 12 dicembre 2018, e la Risoluzione, della medesima Agenzia, n. 87 del 2018.