COMUNICAZIONE ALLOGGIATI NELLE STRUTTURE RICETTIVE. IMPORTANTI NOVITA'

Decreto Ministeriale del 16 settembre 2021

19/10/2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 14 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’interno che stabilisce nuove modalità di comunicazione con le questure, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di polizia. (scarica sotto il Decreto)

Il decreto, che modifica e integra il vigente decreto 7 gennaio 2013, consente il collegamento diretto tra i sistemi gestionali delle strutture ricettive e i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza. Sarà infatti possibile attivare un collegamento sicuro tramite web service, che consente di accedere al portale alloggiati dal sistema gestionale della struttura ricettiva.

Le disposizioni del nuovo decreto entreranno in vigore dopo 90 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi il 12 gennaio 2022.

A decorrere dal 12 gennaio 2022 entrerà in vigore anche la disposizione del decreto “sicurezza bis” (articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2019 n. 53) che prevede che, per i soggiorni non superiori alle 24 ore, la comunicazione alla questura delle generalità delle persone alloggiate deve avvenire entro 6 ore, anziché entro 24 ore dall’arrivo.

Le strutture ricettive accreditate con le questure verranno abilitate all'inserimento e all'invio tramite un apposito sistema web oriented, esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati. Sarà comunque possibile continuare ad utilizzare le procedure di comunicazione attuali, tramite il “portale alloggiati” e, alternativamente l’inserimento dei dati online o l’upload di un file testuale.

Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione secondo le modalità sopra previste, rimane la possibilità di inviare la comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati mediante trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata alla questura territorialmente competente.

Rimane fermo l’obbligo per i gestori delle strutture ricettive di cancellare i dati digitali o distruggere gli elenchi cartacei trasmessi alle questure non appena generata da parte del sistema la ricevuta di avvenuta comunicazione dei dati, che deve essere conservata per la durata di cinque anni.

Per accreditarsi sul portale non sarà più necessario il certificato digitale, che sarà sostituito da una autenticazione forte attraverso password e OTP. Le strutture ricettive che alla data di entrata in vigore del nuovo decreto sono abilitate alla trasmissione dei dati attraverso la certificazione digitale possono continuare a trasmettere con tale modalità i dati delle persone alloggiate, fino alla scadenza di validità del certificato digitale. Entro la data di scadenza del certificato digitale la questura competente provvederà a rilasciare le nuove credenziali di accesso al portale secondo le modalità indicate nel punto 3.1 dell’allegato tecnico al decreto.

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