DECRETO FESTIVITA': ECCO LE NOVITA'

Appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale e qui disponibile. IN VIGORE DAL 25 DICEMBRE

24/12/2021

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 23 dicembre 2021, ha approvato un decreto legge che introduce nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (allegato).

Il decreto, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre, entrato in vigore il 25 dicembre, salvo diverse decorrenze previste da specifiche disposizioni.

In attesa dei chiarimenti che dovrebbero essere forniti dal Governo, i riepiloga il contenuto delle disposizioni di maggiore interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, che erano state in parte preannunciate con la nostra circolare n. 508 del 2021.

 

proroga dello stato di emergenza (articolo 1)

Lo stato di emergenza nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

 

green pass (articolo 2)

Dal 1° febbraio 2022, la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi.

Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

 

obbligo di indossare le mascherine all'aperto (articolo 4, comma 1)

Dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, sarà obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto, anche in zona bianca.

 

obbligo di indossare le mascherine FFP2 al chiuso (articolo 4, comma 2)

Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio è altresì vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

 

obbligo di indossare le mascherine FFP2 sui mezzi di trasporto (articolo 4, comma 3)

Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), è obbligatorio indossare la mascherina di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto pubblico.

 

somministrazione al banco (articolo 5, comma 1)

Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, è consentito solo ai soggetti in possesso di certificazione verde rafforzata (cosiddetto super green pass).

 

feste, eventi assimilati e concerti (articolo 6, comma 1)

Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

 

discoteche, sale da ballo e locali assimilati (articolo 6, comma 2)

Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2022), sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

palestre, piscine, musei, terme, etc. (articolo 8, comma 1)

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), la certificazione verde rafforzata sarà necessaria anche:

- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;

- per musei e mostre;

- al chiuso per i centri benessere;

- per i centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

- per i parchi tematici e di divertimento;

- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

- per sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Il super green pass non è richiesto ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

corsi di formazione in presenza (articolo 8, comma 2)

Per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto green pass “base”.

 

controlli per gli ingressi nel territorio nazionale (articolo 11, commi 1 e 2)

Saranno effettuati, anche a campione, test antigenici o molecolari ai viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale.

In caso di esito positivo del test, al viaggiatore si applicherà la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con oneri a proprio carico.

Documenti allegati