LEGGE DI BILANCIO 2022

Eccone una sintesi

04/01/2022

Il Parlamento ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024

Di seguito, riepiloghiamo i provvedimenti di principale interesse per le imprese.

modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche (commi 2-4)

Modificando il testo unico delle imposte sui redditi, vengono riorganizzate le aliquote Irpef, rimodulando la detrazione spettante per tipologia di reddito e avvicinando le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

Viene anche modificata la disciplina del cd. bonus 100 euro, di cui al decreto-legge n. 3 del 2020. Viene ridotta da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale in linea generale esso non spetta, facendo tuttavia salva l’attribuzione dello stesso per redditi non superiori a 28.000 euro a specifiche condizioni.

Vengono individuate le seguenti quattro aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Vengono inoltre rimodulate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati.

proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile (commi 29 e 30)

Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica, antisismica e di rifacimento facciate, usufruibili anche da soggetti Ires, la facoltà di usufruire delle detrazioni fiscali concesse, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari, viene estesa agli anni agli anni 2022, 2023 e 2024.

È stato inoltre trasfuso nella legge di bilancio, con alcune modifiche, l’obbligo introdotto dal decreto-legge 157 del 2021 di visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativamente alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al superbonus 110%.

Viene attribuita all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.

proroga detrazioni fiscali efficienza energetica (comma 37)

Viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta dai commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica.

proroga del bonus facciate (comma 39)

Viene estesa al 2022 l’applicazione, prevista dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), della detraibilità dall'imposta lorda delle spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, riducendo tuttavia dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità.

proroga credito d’imposta beni strumentali “transizione 4.0” (comma 44)

Viene prorogata e rimodulata la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

In sintesi, con le modifiche in esame:

- per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;

- per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, si proroga al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l’entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024).

rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini” (commi 47 e 48)

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, viene rifinanziata la “Nuova Sabatini” con:

- 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

- 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

- 60 milioni per l'anno 2027.

Il contributo statale dovrà essere erogato in più quote secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Si ricorda che la “Nuova Sabatini” è una misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

fondo di garanzia PMI (commi 53-58)

Viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID (lettera a), n. 1 e 3).

Contestualmente, viene ridimensionata tale disciplina straordinaria, in una logica di un graduale phasing out, ed in particolare:

- viene eliminato il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo;

- dal 1° gennaio 2022, viene portata dal 90 all’80 per cento la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia, si prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo.

Viene altresì prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 54, alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.

Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate, ai sensi del comma 55, le modalità operative ordinarie del Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni.

I commi 56 e 57 introducono rilevanti novità alla disciplina ordinaria del Fondo di garanzia, stabilendo che questo debba operare entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio. Il comma 58 incrementa il Fondo di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027.

garanzie a sostegno della liquidità delle imprese (comma 59)

È stata prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020.

Viene prorogato inoltre dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza.

Viene prorogata infine dal 31 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (comma 72)

Per il solo anno 2022 viene portato a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, già fissato in 2 milioni di euro per il solo anno 2021.

banca dati delle strutture ricettive (commi 373-374)

Il decreto ministeriale che fissa le modalità di realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi deve disciplinare, oltre alle modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute, anche la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del turismo.

Per le esigenze di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, la banca dati sarà accessibile all’amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

fondo unico nazionale per il turismo (commi 366-371)

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi destinati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le risorse del fondo di parte corrente sono destinate:

- all’adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;

- promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

Viene anche istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate.

Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, verranno definite le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei suddetti fondi. Per le risorse del solo fondo di conto capitale, il decreto di attuazione individua un Piano con gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.

Il Ministro del turismo dovrà presentare ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate a valere sui suddetti fondi.

fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile (commi 486 e 487)

Nello stato di previsione del MISE, viene istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del turismo e del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, verranno definiti i criteri di assegnazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza Covid-19.

accessibilità turistica (commi 176 e 177)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo - con dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 - destinato alla realizzazione di interventi per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità nonché finalizzato a favorire l’inclusione sociale e la diversificazione dell’offerta turistica.

Il Ministero del turismo, di concerto col Ministero per le disabilità, definirà le relative disposizioni attuative.

buone pratiche sostenibili (commi 824 e 825)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo - con dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022 - destinato a concedere contributi a fondo perduto alle imprese del settore turistico e alberghiero al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico, con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.

Il Ministero del turismo, di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze, definirà le relative disposizioni attuative.

cammini religiosi (comma 963)

Presso il Ministero del turismo è istituito un fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti “cammini” religiosi e il recupero e valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del Ministero del turismo sono dettate le misure attuative della disposizione.

valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali (commi 826 e 827)

Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo - con dotazione di un 1 milione di euro per l’anno 2022 - destinato alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze, definirà le forme di agevolazioni o gli incentivi dedicati alle attività ricettive, di ristorazione e i pubblici esercizi che garantiranno un’offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui è situato l’esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe.

valorizzazione della ristorazione e della pasticceria (commi 868 e 869)

Vengono istituiti due fondi finalizzati alla promozione e al sostegno, tra l’altro, delle eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana, anche mediante interventi che incentivino gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonché interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera:

- il “'Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano” con la dotazione di 6 milioni di euro per il 2022 e 14 milioni di euro per il 2023;

- il “Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano” con la dotazione di 25 milioni di euro per il 2022 e 31 milioni di euro per il 2023.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione dei fondi.

contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale (commi 503-512)

Per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, si prevedono alcuni interventi, fra cui:

- la conferma dell'azzeramento degli oneri generali di sistema applicato alle utenze elettriche domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e la sostanziale riduzione degli oneri per le restanti utenze elettriche non domestiche;

- la riduzione dell'Iva al 5% per il gas naturale, per tutte le utenze;

- l’annullamento, già previsto nel quarto trimestre 2021, degli oneri di sistema per il gas naturale, per tutte le utenze, domestiche e non domestiche.

modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali (commi 622-624)

Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel decreto-legge “agosto” n. 104 del 2020 (disciplina meno favorevole rispetto a quella prevista dal decreto-legge “liquidità” n. 23 del 2020 in favore delle imprese operanti nei settori alberghiero e termale).

In primo luogo, vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa. Sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale introdotta disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 12 al 16 per cento) secondo l’importo del valore risultante dalla rivalutazione.

Le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

Si consente infine, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.

esonero tosap e cosap per le imprese di pubblico esercizio (comma 706)

Le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ristoranti, trattorie, bar, caffè, gelaterie, eccetera), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal pagamento della tassa o canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) fino al 31 marzo 2022.

Fino alla stessa data, sono prorogate le procedure semplificate per le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, nonché per la posa in opera di strutture amovibili.

acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare (comma 713)

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzato a razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali il credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti spetta fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

disposizioni in materia di eventi sismici (commi 449-471)

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma del 2016 e 2017, avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e vengono assegnate alle regioni interessate, con delibere del Consiglio dei ministri, risorse nel limite di 173 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sulle Fondo per le emergenze nazionali.

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 anche il termine della gestione straordinaria dell’emergenza per il sisma del 2016 e 2017, ivi incluse le dotazioni di personale degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016, della Struttura del Commissario straordinario, dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile. A tal fine viene autorizzata una spesa di euro 72,27 milioni per l’anno 2022.

Viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma avvenuto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012.

Viene anche prorogata fino al 31 dicembre 2022 la gestione straordinaria per il sisma dell’isola di Ischia del 2017.

Vengono esentati anche per l’anno 2022 dal pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ristorando i comuni interessati per le mancate entrate.

Viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine di sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia per i titolari di utenze che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale о dell’azienda.

Viene prevista anche per l'anno d'imposta 2021 l'esenzione dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società dei redditi dei fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici. Viene inoltre prorogata al 31 dicembre 2022 (in luogo del vigente 31 dicembre 2021) l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria sui medesimi fabbricati.

cartelle esattoriali (comma 913)

Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento spontaneo è esteso da 60 a 180 giorni.

cassa integrazione Covid (comma 120)

E’ stato istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni euro per l’anno 2022, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologica da Covid-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente. Il Fondo verrà disciplinato con un successivo provvedimento normativo.

esonero contributivo per i lavoratori dipendenti (comma 121)

In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relativi ai rapporti di lavoro dipendente, si prevede un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari a 0,8 per cento. La norma subordina tale esonero – non riconosciuto ai rapporti di lavoro domestico – alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. In considerazione dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (commi 191 – 214)

La legge di bilancio 2022 riordina il sistema degli ammortizzatori sociali, al fine di uniformare e allargarne il campo di applicazione.

Per effetto delle nuove disposizioni è estesa a tutti i datori di lavoro la possibilità di accedere all’integrazione salariale ordinaria. Per le imprese del nostro settore, il trattamento previsto è quello dell’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale.

Dal 1° gennaio 2022 la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi a tutti i datori di lavoro con più di quindici dipendenti non coperti dai fondi di solidarietà (bilaterali, alternativi o territoriali).

Si fa riserva di ritornare sull’argomento con una successiva nota di dettaglio.

indennità di disoccupazione (commi 221 - 222)

Vengono apportate modifiche alla disciplina delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Per gli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2022, viene eliminato il requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi richiesto ai fini del riconoscimento dell’indennità NASpI.

Con la medesima decorrenza la NASpI si ridurrà del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal terzo). Tale riduzione decorrerà dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022:

  • l’indennità si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal quarto mese);
  • l’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari al numero di mesi di contribuzione versata (anziché la metà dei mesi di contribuzione versata);
  • la durata massima non può in ogni caso superare dodici mesi (anziché sei mesi);
  • per i periodi di fruizione della indennità, sono riconosciuti i contributi figurativi.
  • si prevede poi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'innalzamento dallo 0,51% all'1,31% dell'aliquota contributiva relativa alla DIS-COLL per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci.

sgravio contributivo apprendisti PMI (comma 645)

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

tirocini (commi 720 – 726)

Si procede al riordino della disciplina del tirocinio, definito come “un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare”.

Il Governo e le regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:

  • revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  • individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa;
  • definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  • definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
  • previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Sono dettagliate anche le sanzioni previste in caso di mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione: si va da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro a seconda della gravità dell’illecito commesso.

Viene poi specificato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.

part time ciclico (comma 971)

Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Per l’operatività del fondo è necessario un ulteriore provvedimento normativo.