ACCESSO ATTIVITÀ COMMERCIALI: OBBLIGO CERTIFICAZIONE VERDE COVID -19
21/01/2022
Il Governo ha pubblicato una FAQ che chiarisce l'utilizzo del Green Pass per l'accesso nelle attività commerciali.
D) I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso?
R) No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali.
Varato il DPCM che regola l'accesso con il Green Pass nelle attivita' commerciali. (da scaricare sotto)
Dal 1° febbraio fino al 31 marzo 2022, salvo diverse disposizioni, l'accesso alle attività commerciali, ad eccezione di quelle indicate nel Dpcm, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde o Green Pass BASE. La verifica e l’autenticità delle certificazioni verdi (la cui validità dal 1° febbraio passerà da 9 a 6 mesi) avviene tramite l’utilizzo dell’App gratuita VerificaC19.
LE UNICHE ATTIVITA' COMMERCIALI DOVE NON DEVE ESSERE PRESENTATO IL GREEN PASS SONO LE SEGUENTI:
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
In tutte le attivita' non ricomprese nell'elenco sopra è obbligatorio il controllo del Green Pass tramite App VerificaC19.
Sarà sufficiente per il cliente mostrare il QR Code della Certificazione. Ricordiamo che le uniche informazioni personali visualizzabili dall’operatore saranno relative al nome, cognome e data di nascita dell'intestatario della Certificazione. La verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione riguardante il cliente sul dispositivo di colui che effettua la verifica. Ovviamente, al diniego del cliente di mostrare la certificazione, sarà precluso l’ingresso. In assenza di specifiche indicazioni nella norma, appare plausibile che i controlli possano avvenire prima dell’ingresso (ad es. tra le doppie porte nel caso delle nostre gioiellerie) anche con l’utilizzo di una colonnina automatizzata o subito dopo l’ingresso nell’attività commerciale. Gli ingressi restano, in ogni caso, contingentati.
A tal proposito, il Dpcm 2 marzo 2021, la cui applicabilità è stata recentemente prorogata fino al termine dello stato di emergenza - attualmente fissato al 31 marzo 20225 - prevede quanto segue:
"È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti".
In aggiunta a questo, le linee guida aggiornate di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 2 dicembre 2021, nella scheda su "commercio al dettaglio" riportano la seguente prescrizione: "predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi". Linee guida applicate al settore del commercio al dettaglio, che per vostra opportuna verifica/adeguamento, si riportano nella loro integralità:
− predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima degli spazi;
− prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non sono soggette al distanziamento interpersonale, aspetto, quest’ultimo, che afferisce alla responsabilità individuale;
− garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori;
− nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
− i clienti devono sempre indossare la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti effettuando anche una frequente trattamento delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente);
− assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni;
− è obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. In ogni caso, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria;
− la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
TUTTI I CARTELLI NECESSARI LI POTETE SCARICARE A QUESTO LINK e chi li volesse plastificati deve rivolgersi presso i nostri uffici.