PAGAMENTI POS: SANZIONI ANTICIPATE AL 30 GIUGNO 2022 PER CHI NON LI ACCETTA

Dal 1° luglio il credito di Imposta sui costi sarà al 30%

15/04/2022

Con l'’entrata in vigore del D.L. n. 36/2022, c.d. “Attuazione PNRR-bis” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato – è stata anticipata al 30 giugno 2022 la decorrenza del trattamento sanzionatorio per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici.
Invero, l’art. 18, comma 1 del decreto legge sopra citato è intervenuto in modifica dell’art. 15, comma 4 bis del D.L. n. 179/2012, conv. con modificazioni dalla L. n. 221/2012, stabilendo che la sanzione ivi prevista, pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione, si applichi già a partire dal prossimo 30 giugno, in luogo del 1° gennaio 2023, come era stato originariamente statuito dall’art. 19-ter del D.L. n. 152/2021, c.d. “Attuazione PNRR”, conv. con modif. dalla L. n. 233/2021.
Come si ricorderà, si tratta di un obbligo introdotto dall’art. 15, comma 4 del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012: invero a partire dal 30 giugno 2014 tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti attraverso almeno una carta di debito e di credito, salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica; tuttavia, la sanzione collegata all’eventuale inottemperanza non è mai divenuta efficace.

A tal proposito, è bene ricordare che sono ancora in vigore alcune disposizioni previste dallo Stato al fine di agevolare gli esercenti che utilizzino (o vogliano utilizzare) siffatti strumenti di pagamento, segnatamente:


• un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico (art. 22-bis, D.L. n. 124/2019, conv. con L. n. 157/2019) in favore, tra gli altri, degli esercenti attività d’impresa che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che:
- nel periodo intercorrente tra il 1.07.2021 e il 30.06.2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori di cassa che consentono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi;
- nel corso dell’anno 2022 acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti di pagamento evoluti (ossia strumenti di pagamento elettronici che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi).
La misura del credito dipende dall’ammontare dei ricavi dell’azienda e dal tipo di POS che si intende utilizzare. Più il POS è innovativo più alto sarà il credito d’imposta, fino a un massimo di 320 euro (per tutti i dettagli, cfr. focus Fipe di cui all’allegato 2 della circolare Fipe n. 126/2021);


• un credito d’imposta a parziale copertura delle commissioni bancarie addebitate per le transazioni effettuate da consumatori finali mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico tracciabili, in favore degli esercenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (art. 22, D.L. n. 124/2019, conv. con L. n. 157/2019). Dal 1° luglio la misura del credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate.

Pertanto il 30 giugno 2022 verrà meno il credito di imposta che dal 1° gennaio era fissato al 100% delle commissioni bancarie, a condizione che l’esercente adotti una delle due tipologie di strumento di pagamento elettronico indicate al punto precedente.

Va inoltre ricordato che già dal 1° febbraio 2021, è attivo il concorso a premi gratuito, c.d. “Lotteria degli scontrini”, al quale possono partecipare tutti i cittadini che acquistano beni e servizi esclusivamente con strumenti di pagamento elettronico. Come noto, ogni acquisto genera biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla lotteria, e la vincita del consumatore determina automaticamente anche la vincita per l’esercente. A quest’ultimo viene richiesto di avere un registratore telematico con il software aggiornato e di accettare pagamenti elettronici, con il classico Pos o altri sistemi omologati. In merito a questa operazione, è bene tener presente che nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto si rifiutasse di acquisire il codice lotteria, il consumatore potrà segnalarlo nella sezione dedicata del Portale Lotteria degli scontrini. Queste informazioni potranno essere utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di Finanza nelle attività di analisi del rischio di evasione.