AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO
23/06/2022
Sul sito istituzionale dell'’Agenzia delle entrate è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'’Agenzia con il quale si attua il contenuto dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021. Sulla base del citato articolo 3, i soggetti beneficiari di specifici aiuti (indicati nell’articolo 1, comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e contenuti nel Quadro A Sezione I del Modello di autodichiarazione approvato con il Provvedimento), erogati ai sensi del Temporary framework, sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione in cui attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti dalle Sezioni 3.1 o 3.12 del Temporary framework e indicano gli importi degli aiuti imputabili alternativamente alle due Sezioni. Ricorrendovi i requisiti, potrà essere imputato per quota parte a ciascuna delle due Sezioni l’importo relativo a ciascuna tipologia di aiuto fruito, ai fini del rispetto dei massimali previsti.
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione relativa alla fruizione degli aiuti di Stato a valere sulla Sezione 3.1 e 3.12 del Temporary framework, nonché le modalità di riversamento volontario degli importi eccedenti i massimali previsti dalle richiamate Sezioni, che dovranno essere indicati nella Dichiarazione ai fini della restituzione o sottrazione da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei massimali di riferimento, comprensivi degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
Termini e modalità di invio della Dichiarazione
Il modello di Dichiarazione approvato con il Provvedimento potrà essere inviato dal 28 aprile 2022 al 30 novembre 2022 (termine prorogato rispetto al precedente 30 giugno 2022), esclusivamente con modalità telematiche, dal beneficiario dell’aiuto o da un soggetto incaricato, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. A seguito della presentazione della Dichiarazione verrà rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta di presa in carico o nel caso di irregolarità verrà notificato lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Qualora la Dichiarazione venga scartata dal servizio telematico, potrà essere ritrasmessa entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia che attesta il motivo dello scarto. Nel caso in cui vengano inviate più Dichiarazioni, l’ultima validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Per i contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata di cui all’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’invio della Dichiarazione deve essere effettuato entro il termine sopra indicato o, se successivo, entro il termine di sessanta giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. In quest’ultimo caso, i contribuenti che hanno beneficiato, oltre che della definizione agevolata, anche di altri aiuti tra quelli elencati nel Quadro A Sezione I sono tenuti a presentare: • una prima Dichiarazione, entro il 30 novembre 2022; • una seconda Dichiarazione, oltre il 30 giugno 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata. Nel caso in cui sia stata già sottoscritta la dichiarazione sostitutiva contenuta nell’istanza di accesso a contributi pubblici già concessi a valere sulle Sezioni 3.1 o 3.12 (per es. “contributo perequativo” di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, articolo 1, comma 16), non vi è obbligo di presentazione della nuova Dichiarazione se il beneficiario non ha successivamente fruito di ulteriori aiuti di cui al Quadro A Sezione I; in caso contrario, il beneficiario degli ulteriori aiuti è tenuto a trasmettere la Dichiarazione riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente ricevuti, nonché quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.
È comunque richiesta la trasmissione della Dichiarazione nel caso in cui: • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C; • il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti; • il beneficiario si è avvalso della possibilità di imputare il medesimo aiuto in parte nella Sezione 3.12 e in parte nella Sezione 3.1.
Vi consigliamo di consultarvi con il vostro commercialista in merito.
NB: questa autodichiarazione non è da confoncdere sulla pubblicazione dei contributi sul proprio sito internet o quello di un associazione di categoria.
Potete scaricare
- la nostra nota di gennaio 2022 in merito all'approvazione del provvedimento
- quali tipologie di aiuti sono soggette ad autodichiarazione (molto utile per capire quali sono i fondi soggetti a dichiarazione)
- gli allegati della dichiarazione e istruzioni per la compilazione.
Come detto si tratta della comunicazione prevista dall’articolo 1 c. da 13 a 17 del DL n. 41 del 2022 mediante la quale il contribuente dichiara il rispetto dei massimali di aiuti ricevuti concessi dal Quadro Temporaneo. Un adempimento che richiede un particolare esercizio di memoria per individuare tutti gli aiuti di Stato percepiti nel corso degli ultimi due anni e la conoscenza delle diverse misure agevolative interessate.
Quindi in conclusione a cosa serve? Serve per verificare che le aziende non abbiano avuto aiuti di Stato eccedenti i massimali previsti.
La cosa pare ancor piu' assurda in quanto i dati da riportare nel modello sono quelli relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, ciò significa che l’arco temporale oggetto della comunicazione si conclude il giorno stesso della scadenza dell’adempimento ! Senza contare che in occasione della redazione della dichiarazione dei redditi per l’anno scorso, gli stessi dati sugli aiuti di Stato sono stati già messi a disposizione dell’Agenzia, il che rende ancor più incomprensibile l’arco temporale stabilito per questa autodichiarazione.