COVID 19: SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO

Ecco il quadro vigente

01/06/2022

In considerazione del sovrapporsi di provvedimenti normativi in materia di misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, si ritiene utile riepilogare le misure ancora vigenti.

dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Fino al 15 giugno prossimo (articolo 10 quater decreto legge 52 del 2021), è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

 - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

-  mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

-  mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Non hanno l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

- i bambini di età inferiore ai sei anni;

- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

È invece venuto meno l’obbligo di indossare le mascherine all’interno delle attività turistico ricettive sia all’aperto sia al chiuso.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privati, è stata recentemente confermata la validità delle regole previste nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali, aggiornato il 6 aprile 2021, che prevedono l’uso delle mascherine. Entro il mese di giugno è previsto un nuovo incontro delle parti per valutare l’aggiornamento del Protocollo in base ai nuovi dati.

 

green pass

Per l’accesso alle strutture ricettive e a tutti i servizi connessi non è richiesta l’esibizione di alcuna certificazione.

Anche i lavoratori possono accedere ai luoghi di lavoro senza esibire alcuna certificazione.

Per l’ingresso in Italia, dal 1° giugno 2022, con la scadenza della validità dell’ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022 (che non sarà prorogata), non sarà più necessario presentare al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli il green pass o una certificazione equivalente.

 

svolgimento in sicurezza delle attività economiche

Fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, tutte le attività economiche e sociali devono svolgersi in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle linee guida adottate con ordinanza del Ministro della Salute del 1° aprile 2022.