APPRENDISTITI: SGRAVIO TOTALE PER 36 MESI ALLE PICCOLE AZIENDE

Per l'apprendistato di primo livello per aziende sino a 9 dipendenti

16/06/2022

L'’Inps, con la circolare 70 del 15 giugno 2022, dà il via libera alla fruizione dello sgravio contributivo previsto per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello effettuate nel 2022 da aziende fino a 9 dipendenti. Si tratta di una misura agevolativa voluta dall’articolo 1, comma 645, della legge Bilancio 2022, che ha rinnovato la concessione di uno sgravio totale per i primi tre anni di apprendistato.

Il requisito dimensionale (non oltre 9 addetti) va verificato quando si assume l’apprendista e non rilevano i cambiamenti successivi. Nella determinazione dell’organico si devono considerare i dipendenti con ogni qualifica e i part time (in relazione al loro orario di lavoro). Vi rientrano anche i contratti a termine, tenendo conto del numero medio mensile di essi, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni e sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Sono da considerare anche gli intermittenti, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ogni semestre.

I lavoratori assenti anche senza retribuzione, escono dal calcolo solo se è stato assunto un sostituto: è quest’ultimo, infatti, a essere conteggiato. Sono, invece, esclusi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

Come detto, nei primi 36 mesi si può fruire di uno sgravio totale. Per l’eventuale periodo successivo, ferma restando l’applicazione dell’aliquota del 10%, si può fruire dell’esenzione dal ticket sui licenziamenti, nonché dell’esonero del contributo dovuto per il finanziamento della Naspi e del relativo contributo integrativo (articolo 25, comma 4, della legge 845/78), pari allo 0,30% della retribuzione imponibile previdenziale.

L’apprendista paga a titolo di

contribuzione Ivs sempre il 5,84%, che si mantiene anche per altri 12 mesi dopo la conclusione del periodo formativo, in caso di conferma.

L’Inps ricorda, tra l’altro, che la legge di Bilancio 2022 ha disposto l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale anche ai lavoratori assunti con la tipologia di apprendistato di cui si tratta. Pertanto, quanto dovuto all’Istituto dall’inizio del corrente anno dovrà essere aumentato aggiungendo la contribuzione dovuta per il finanziamento degli ammortizzatori sociali. Tuttavia, visto che in nessun settore sono ancora state rese note le modalità per l’adeguamento delle aliquote contributive, anche per questa tipologia di apprendistato si dovrà attendere la specifica circolare dell’ente di previdenza. Le condizioni per fruire dello sgravio che rientra nel “de minimis” sono le consuete (Durc e principi ex articolo 31 del Dlgs 150/2015). Per il recupero dell’incentivo tramite UniEmens, l’Inps rimanda alle istruzioni della circolare 87/2021.

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Piccole aziende, sgravio totale per gli apprendisti di primo livello
Fruibile lo sgravio totale di 36 mesi per realtà fino a nove dipendenti
Contratti da fare nel 2022 e requisito occupazionale da verificare alla firma

L’Inps, con la circolare 70 di ieri, dà il via libera alla fruizione dello sgravio contributivo previsto per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello effettuate nel 2022 da aziende fino a 9 dipendenti. Si tratta di una misura agevolativa voluta dall’articolo 1, comma 645, della legge Bilancio 2022, che ha rinnovato la concessione di uno sgravio totale per i primi tre anni di apprendistato.

Il requisito dimensionale (non oltre 9 addetti) va verificato quando si assume l’apprendista e non rilevano i cambiamenti successivi. Nella determinazione dell’organico si devono considerare i dipendenti con ogni qualifica e i part time (in relazione al loro orario di lavoro). Vi rientrano anche i contratti a termine, tenendo conto del numero medio mensile di essi, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni e sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Sono da considerare anche gli intermittenti, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ogni semestre.

I lavoratori assenti anche senza retribuzione, escono dal calcolo solo se è stato assunto un sostituto: è quest’ultimo, infatti, a essere conteggiato. Sono, invece, esclusi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

Come detto, nei primi 36 mesi si può fruire di uno sgravio totale. Per l’eventuale periodo successivo, ferma restando l’applicazione dell’aliquota del 10%, si può fruire dell’esenzione dal