CREDITO DI IMPOSTA PER L’ENERGIA ELETTRICA PER LE IMPRESE
03/08/2022
Ricordiamo che il decreto-legge 21/22 introduce, tra le altre, le disposizioni relative al credito d'’imposta energia prevedendo con riferimento alla fornitura di:
- energia elettrica, all'’articolo 3 che: “Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica […] è riconosciuto, […], un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento [art. 2 comma 3 DL Aiuti] della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022…”;
- gas naturale, all’articolo 4 che “Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale […] è riconosciuto, […], un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento [art. 2 comma 1 DL Aiuti] della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici…”;
condizione di accesso al credito d’imposta:
- energia elettrica, che il prezzo della componente energetica calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi - abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- gas naturale, che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
A seguito di ciò l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con Delibera del 29 luglio 2022 ha disposto che:
ciascun venditore di energia elettrica che riforniva l’impresa sia nel primo trimestre dell’anno 2019 (“periodo 2019”) che nei primi due trimestri dell’anno 2022 (“periodo 2022”) per i punti di prelievo presenti nel contratto di fornitura sia nel periodo 2019 che nel periodo 2022, invii, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (entro il 29 agosto 2022), all’impresa individuata ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 21/22, che richieda, ai sensi dell’art. 2, comma 3bis del DL Aiuti, una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta per il secondo trimestre dell’anno 2022, una comunicazione che riporti:
a) il prezzo medio della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E - nel primo trimestre 2022 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
b) il prezzo medio della componente energetica - come definita dalla Circolare 13/E e dalla Circolare 25/E - nel primo trimestre 2019 - al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
c) l’elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b);
d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b);
e) se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh:
- superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente, pari al 15% della spesa sostenuta dal cliente per l'acquisto della componente energetica relativa a consumi effettivi nel secondo trimestre dell'anno 2022 e il numero che identifica in modo univoco le fatture elettroniche, valide ai fini fiscali, trasmesse al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, che contabilizzano la spesa sostenuta dal cliente;
- inferiore al 30%, l’indicazione che per i soli punti di prelievo di cui al la lettera c) la condizione per accedere al credito di imposta di cui al Decreto-Legge 21/22 non è verificata;
f) l’indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d’imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull’insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa, come indicato nella Circolare 25/E;
g) l’indicazione che il credito d’imposta dell’impresa deve altresì rispettare il criterio di cui all’articolo 2 comma 3 ter del DL Aiuti;
Sottolineiamo che come descritto dalla Deliberazione ARERA che il venditore, che riforniva l’impresa che può beneficiare del credito sia nel primo trimestre dell’anno 2019 che nei primi due trimestri dell’anno 2022, è tenuto a inviare al cliente su sua richiesta, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, ovvero entro il 29 agosto 2022, una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo nonché l’ammontare del credito di imposta spettante così come su indicato.
Quindi affrettatevi a fare la richiesta esclusivamente via PEC al vostro fornitore secondo uno schema di comunicazione che potete scaricare sotto a puro titolo indicativo.
Evidenziamo inoltre come in fase di conversione del DL Semplificazioni è stato cancellato il vincolo del de minimis per le imprese che beneficiano dei crediti d'imposta contro il caro bollette.
Vi indichiamo alcune pec per l’invio della richiesta ricordandovi di verificare la rispondenza nella vostra fattura (bolletta)
servizioelettriconazionale@pec.servizioelettriconazionale.it