INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI (200 EURO) COMMERCIANTI, ARTIGIANI. PARTE PROCEDURA DI RICHIESTA

CONFCOMMERCIO VI ASSISTE NELLE DOMANDE.

26/09/2022

RICHIESTA 200 EURO PER LAVORATORI E PROFESSIONISTI. SERVIZIO GRATUITO DI CONFCOMMERCIO NUORO OGLIASTRA

A seguito delle numerose richieste la Confcommercio Nuoro Ogliastra in collaborazione con Enasco 50 & Più ha aperto lo Sportello per facilitare la richiesta del Bonus di 200 euro per lavoratori autonomi e professionisti.

Il servizio è svolto GRATUITAMENTE.

Ricordiamo che per poter accedere al BONUS 200 occorrono i seguenti requisiti:

- abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro (se il reddito non supera i 20.000 euro si potrà accedere ad ulteriori 150 euro). Dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
- risultino iscritti al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) alle gestioni previdenziali;
- sempre al 18 maggio 2022, abbiano partita IVA attiva e attività lavorativa avviata;
- abbiano effettuato al 18 maggio 2022 almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2021.

Sono destinatari dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali.

Per poter usufruire del servizio occorre dotarsi della seguente documentazione:

  • Modello Unico 2021 ;
  • Codice IBAN personale;

Per accedere al servizio occorre contattare i nostri uffici:

Nuoro 0784 30470 nuoro@confcommercio.it

Macomer 0785 72900  macomer@ascom.nuoro.it

Ogliastra 0782 622393 oppure 3284772413  ogliastra@ascom.nuoro.it

Enasco 50 & Più 0784 232804, fax 0784 39174, enasco.nu@enasco.it

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Come noto, e come già da noi comunicatovi, in conseguenza della crisi energetica e del caro prezzi, il Decreto “Aiuti” (D.L. n.50/2022, art.33) ha istituito un Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti, con dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2022.
Con decreto del 19 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze  sono stati definiti i criteri, e le modalità di riconoscimento dell’indennità in argomento e la ripartizione del limite di spesa che, per i professionisti iscritti agli enti privati di previdenza obbligatoria, è individuata in 95,6 milioni di euro per l’anno 2022.


1. Destinatari dell’indennità
Possono accedere al beneficio i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps nonché i professionisti iscritti agli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, purché riescano a soddisfare una serie di requisiti:
- abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
- risultino iscritti al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) alle gestioni previdenziali;
- sempre al 18 maggio 2022, abbiano partita IVA attiva e attività lavorativa avviata;
- abbiano effettuato al 18 maggio 2022 almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2021.
Sono destinatari dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.
L’indennità è soggetta alla verifica dei dati dichiarati dal richiedente; qualora l’ente erogatore riscontri l’assenza dei requisiti richiesti è previsto il recupero delle somme indebitamente usufruite dal lavoratore. (si consiglia un'attenta lettura della circolare INPS che potete scaricare sotto).

2. Misura e incompatibilità dell’indennità
L’indennità una tantum, pari a 200 euro, è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta e risulta incompatibile con le indennità una tantum disciplinate dal Decreto “Aiuti”, agli articoli 31 e 32.
Si precisa che per fruire della prestazione è necessario che – sempre alla data del 18 maggio 2022 – gli interessati non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.
L’indennità in parola non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali (ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.


3. Modalità di presentazione della domanda
Il soggetto interessato è tenuto a presentare l’istanza agli enti di previdenza cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti.
Il Decreto precisa che, qualora lo stesso risulti iscritto sia ad una delle gestioni Inps sia ad uno degli enti privati di previdenza obbligatoria, la domanda deve essere inoltrata all’Inps.
Per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps, l’istanza – come da comunicato Inps odierno - deve essere trasmessa in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’Istituto:
- dal sito www.inps.it: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;
-  tramite contact center multicanale (chiamando il numero verde 803.164 da rete fissa oppure il numero 06.164164 da rete mobile);
-  attraverso gli Istituti di Patronato.
L’istanza deve essere inoltrata unitamente a copia del documento di identità e del codice fiscale, alle coordinate bancarie o postali. Gli interessati dovranno inoltre autocertificare di possedere i requisiti di accesso previsti dal Decreto (cfr. par. 1 “Destinatari dell’indennità”).

4. Erogazione dell’indennità
L’Inps - ovvero gli enti di previdenza cui sono iscritti i soggetti interessati - provvede a corrispondere l’indennità, nel rispetto dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte nonché sulla base del monitoraggio relativo all’utilizzo delle risorse stanziate.

5. Incremento dell’indennità prevista dal Decreto “Aiuti Ter”
Il decreto-legge n.144/2022 - pubblicato in G.U. il 23 settembre 2022 - all’articolo 20 ha disposto un incremento di 150 euro dell’indennità in esame (per un importo, quindi, complessivo di 350 euro), riservandolo però solo ai lavoratori e ai professionisti che abbiano registrato, nel periodo di imposta 2021, un reddito inferiore ai 20.000 euro.
Si attendono ulteriori istruzioni in merito a quest’ultima misura e alle modalità che i destinatari della stessa dovranno utilizzare per richiedere tale integrazione.
Per maggiori dettagli, si rinvia al decreto interministeriale allegato alla presente nota, la circolare INPS  e il comunicato Inps.

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