MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA. CHIARIMENTI

Dall'Autorità del Garante e dall'ARERA

18/10/2022

E’ stato pubblicata, il 13 ottobre 2022, una nota congiunta dell'’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nella quale vengono riportati taluni chiarimenti circa l’ambito di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.
In particolare, giova ricordare che l’articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023.
Sempre fino al 30 aprile 2023, il medesimo articolo definisce come “inefficaci” i preavvisi comunicati per le stesse finalità prima della data di entrata in vigore del decreto, a meno che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
Alla luce degli approfondimenti svolti congiuntamente dagli uffici di AGCM e ARERA, quest’ultime hanno ritenuto utile riassumere in una specifica nota (allegata alla presente comunicazione) il quadro complessivo delle regole e degli strumenti disponibili per consentire a consumatori ed imprese di interpretare correttamente l’ambito di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, oltreché evitare, da parte dei fornitori di energia, possibili condotte commerciali scorrette o violazioni della regolazione di settore.
In particolare, nella nota vengono elencate talune fattispecie contenute nel codice di condotta commerciale e/o nella regolazione di settore vigente specificando, per ciascuna di esse, l'ambito di applicazione rispetto alla succitata previsione normativa. In particolare, le fattispecie riportate nella nota riguardano le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche, le offerte Placet, i casi di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei prezzi e, da ultimo, le modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura.

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