DISEGNO DI LEGGE MANOVRA DI BILANCIO 2023
02/12/2022
In attesa dell'approvazione da parte del Parlamento (e quindi potrà subire modifiche) vi esponiamo una sintesi di cosa ha ha approvato il GOVERNO.
Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 22 novembre 2022, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023.
Il disegno di legge, ora all’esame della Camera dei deputati, prende come riferimento il quadro programmatico definito nell’integrazione alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022 e quantifica l’ammontare del valore delle misure contenute nella manovra di bilancio in 35 miliardi di euro.
Di seguito, i provvedimenti di maggiore interesse.
contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (articolo 2)
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Ai fini della fruizione dei contributi straordinari di cui sopra, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023.
I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023, e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.
azzeramento e degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023 (articolo 3)
L’ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023 (articolo 4)
Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento.
Al fine di contenere per il primo trimestre dell'anno 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel quarto trimestre del 2022.
modifiche al regime forfetario (articolo 12)
Il limite entro il quale è applicabile la tassazione forfettaria al 15% per gli autonomi viene aumento da 65 a 85 mila euro. Il regime forfetario cessa però di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
flat tax incrementale (articolo 13)
Le fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfettario applicano un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali calcolata con un’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.
detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande (articolo 14)
Nelle strutture ricettive e negli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di pasti o bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, acquisite per il tramite del datore di lavoro, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, integralmente riversate al lavoratore ovvero ai lavoratori, previamente individuati, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, e trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a euro 50.000.
riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (articolo 15)
Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023 ai lavoratori dipendenti, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, l’aliquota dell’imposta sostitutiva passa dal 10 al 5 cento.
assegnazione agevolata ai soci (articolo 25)
Viene agevolata l’assegnazione ai soci e l’estromissione dei beni mobili e immobili non strumentali, se effettuata entro il 30 settembre 2023 entro particolari condizioni.
rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni (articolo 26)
Vengono riaperti i termini per la rivalutazione di quote e terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, estesa anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.
Resta confermata l’aliquota del 14% dell’imposta sostitutiva per dare riconoscimento fiscale al maggiore valore periziato, da versarsi entro il 30 giugno 2023.
definizione agevolata e ravvedimento speciale (articoli 38 - 48)
È prevista la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito di controlli delle dichiarazioni, nonché di regolarizzare alcune violazioni con il pagamento di una sanzione ridotta. Vengono inoltre automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della manovra, fino a mille euro. Nella cifra però deve essere compreso tutto: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. La disposizione si applica sui singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, da qualunque ente creditore, pubblico o privato.
modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (articolo 64)
Viene modificata la norma di cui all’articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, che vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale a chi ha più di cinque lavoratori subordinati a tempo determinato (otto per le aziende ricettive), portando tale limite per tutti a dieci lavoratori.
congedo parentale (articolo 66)
L’indennità che spetta ai genitori nei primi anni di vita del figlio viene estesa per la madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione. La disposizione sarà applicata con riferimento alle lavoratrici che cessano il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2023.
misure in materia di mezzi di pagamento (articolo 69)
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore soglia oltre il quale si applica il divieto di trasferimento del contante fra soggetti diversi passa dagli attuali 2000 euro a 5000 euro. Senza tale nuova disposizione, dal prossimo gennaio il limite per la circolazione del contante si sarebbe ridotto a 1000 euro.
Non sono applicabili le sanzioni previste per chi rifiuta transazioni elettroniche in caso di transazioni di valore inferiore a 60 euro.
aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali (articolo 103)
Viene prevista la possibilità di cumulare alcuni aiuti di stato concessi alle imprese turistiche nel periodo dell’emergenza Covid 19, fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 del Temporary framework, con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
Le misure di agevolazione richiamate sono quelle previste dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
b) articolo 79, decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;
c) articolo 6-bis, comma 3 e comma 11 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
In caso di superamento dei massimali previsti dal Temporary framework, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, ma senza applicazione di sanzioni.
In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.
fondo per accrescere il livello e l’offerta professionale nel turismo (articolo 104)
Al fine di favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 8 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025.
fondo piccoli comuni a vocazione turistica (articolo 105)
È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. Le modalità attuative saranno definite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
fondo per il turismo sostenibile (articolo 106)
Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell’ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo da ripartire denominato «Fondo per il turismo sostenibile», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 ed euro 10 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Le risorse del fondo sono destinate alle seguenti finalità:
a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l’attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;
b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;
c) supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.