PREVENZIONE INCENDI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO. NUOVA NORMATIVA

Decreto del Ministero degli Interni del 22 novembre 2022. Entrata in vigore 1° gennaio 2023

09/12/2022

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282/2022, il Decreto 22 novembre 2022 del Ministero dell’Interno recante “approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico” (allegato), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.
Le c.d. “regole tecniche verticali” (allegate al provvedimento in oggetto) risultano così strutturate:
• Campo di applicazione
• Definizioni
• Classificazioni
• Valutazione del rischio di incendio
• Strategia antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione ed allarme, controllo di fumi e calore, sicurezza impianti tecnologici, altre indicazioni).
È bene precisare che, ai sensi dell’art. 2 del provvedimento, le nuove norme tecniche possono applicarsi – in alternativa a quelle dettate con Decreto del Ministero dell’Interno 19 agosto 1996 - alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico (anche quelle a carattere temporaneo), svolte al chiuso o all’aperto, individuate nell’allegato 1, n. 65, del DPR n. 151/2011.
Trattasi in particolare delle attività di intrattenimento soggette alla disciplina del TULPS (R.D. n. 773/1931), quali discoteche, sale da ballo, sale giochi, scommesse, bingo, mentre sono espressamente esclusi dal campo di applicazione del nuovo provvedimento i Pubblici Esercizi – quali, ad esempio bar e ristoranti – dove, pur essendo impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, non si svolgono attività danzanti e non vi sono spazi ed allestimenti specifici per assistere alle esibizioni.

Per tutti i dettagli si rinvia alla lettura del testo allegato.

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