CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI NEL 2022
20/02/2023
L’'Agenzia delle Entrate rende noti i contenuti e le modalità di presentazione della comunicazione dell'’ammontare dei crediti d’'imposta maturati nel 2022 per l'’acquisto di prodotti energetici.
La comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta maturati nel 2022 - di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 - in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici può essere inviata a decorrere dal 16 febbraio 2023 e fino al 16 marzo 2023, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
Con provvedimento del 16 febbraio 2023 (in allegato alla presente comunicazione), l’Agenzia delle Entrate (AE) ha approvato il “modello di comunicazione” da utilizzare e le relative istruzioni per la compilazione (anch’essi in allegato). Si ricorda che il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.
In particolare, i crediti d’imposta (luce e gas), oggetto della predetta comunicazione, sono i seguenti:
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022 relativi al mese di dicembre 2022;
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 144 del 2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, relativi al terzo trimestre 2022.
Per l’invio della comunicazione viene precisato che occorre utilizzare esclusivamente i canali telematici dell’AE, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia. A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’AE.
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione.
La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato.
L’invio della comunicazione non esclude la possibilità di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito.